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14.2003.67 • TRAC TI 14.2003.67 Generato dall'IA

Appellant Seeks Suspension of Conservatory Attachment; Request Deemed Inadmissible Due to Federal Law Preemption

Numero d'incarto 14.2003.67
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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An appellant sought a suspensive effect for a conservatory attachment that had been upheld following an opposition procedure; however, the court found the request inadmissible, reasoning that under the relevant federal statute, opposition and appeal do not suspend the effect of the attachment, and the attachment remains fully operative as long as the matter is under judicial review, overriding any conflicting cantonal law provisions.

Regesto Legislator

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Art. 278 LEF, Art. 278 cpv. 4 LEF, Art. 22 cpv. 3 LALEF; Appellant Seeks Suspension of Conservatory Attachment; Request Deemed Inadmissible Due to Federal Law Preemption: An appellant sought a suspensive effect for a conservatory attachment that had been upheld following an opposition procedure; however, the court found the request inadmissible, reasoning that under the relevant federal statute, opposition and appeal do not suspend the effect of the attachment, and the attachment remains fully operative as long as the matter is under judicial review, overriding any conflicting cantonal law provisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
sindacato giurisdizionale diritto di prelazione legale effetto sospensivo eccezione di incostituzionalità procedura di sequestro esclusione del dibattimento pubblico Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 278 cpv. 4 LEF

Cited as the pertinent federal law norm whose effect led to the inadmissibility of the request for suspensive effect.

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Testo completo

Incarto n. 14.2003.67 · Lugano 7 agosto 2003/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Visto l’appello 31 luglio 2003 presentato da

__________ (rappr. dallo studio legale __________ avverso

la decisione 21 luglio 2003 del Segretario assessore della Pretora del Distretto di Lugano, sezione 5, che accoglie l'opposizione ex art. 278 LEF interposta da

__________ (rappr. dall'avv. __________

Preso atto della domanda contenuta nell’appello e volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo;

richiamato l’art. 278 cpv. 4 LEF secondo cui l’opposizione e il ricorso non ostacolano l’efficacia del sequestro;

considerato che con il termine “opposizione” va intesa l’intera procedura di opposizione, compresa la decisione del giudice di primo grado, la quale non diventa esecutiva fino a quando il termine per ricorrere non è scaduto infruttuoso, rispettivamente fino a quando il ricorso interposto da una parte non è stato respinto dall’autorità superiore o ritirato;

atteso quindi che ope legis il sequestro rimane pienamente operante finché è sub iudice, la norma topica di diritto federale (art. 278 cpv. 4 LEF) derogando a quella cantonale (art. 22 cpv. 3 LALEF);

ritenuto che l’istanza per effetto sospensivo è di conseguenza irricevibile;

decreta 1. L’istanza per effetto sospensivo è irricevibile.

2. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Il presidente

giudice Flavio Cometta