Debtor Successful on Appeal After Proving Pre-Ruling Debt Payment, Costs Divided
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court declared a debtor bankrupt upon the creditor's request for an outstanding debt, despite the debtor subsequently providing documentary proof to the appellate court that the debt, plus associated execution costs, had been paid prior to the bankruptcy ruling; the appellate court reasoned that the provided documents were sufficient proof of payment before the declaration of bankruptcy and thus annulled the bankruptcy order under relevant statutory provisions, though it placed the initial court costs and the costs of the appeal procedure on the now-successful appellant for failing to present proof of payment during the initial proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 9 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF, Art. 174 cpv. 1 OTLEF; Debtor Successful on Appeal After Proving Pre-Ruling Debt Payment, Costs Divided: Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited as the legal basis for annulling the bankruptcy decision based on newly presented facts (payment).
This provision was cited in the final orders as the general basis for the decision regarding the appeal (which leads to the annulment).
This article was cited in the dispositive to allocate the costs of the first instance to the appellant.
This article was cited in the reasoning leading to the dispositive concerning the non-assignment of compensation due to lack of request, although it is listed before the numbered orders, its effect is tied to the non-award in the final ruling.
Testo completo
Incarto n. 14.2003.55 · Lugano 25 luglio 2003 /B/fc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Chiesa e Giani
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 21 marzo 2003 presentata da
__________ contro
__________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 24 giugno 2003 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì
__________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto
30 giugno 2003 ha postulato l'annullamento del fallimento;
preso atto delle osservazioni 15 luglio 2003 della parte appellata;
ritenuto che con ordinanza presidenziale 7 luglio 2003 all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto: A. Con istanza 21 marzo 2003 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 2'152.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio dell'11 giugno 2003 nessuno è comparso.
C. Il
24 giugno 2003 la Pretore del Distretto del Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.
D. Con atto d'appello 30 giugno 2003 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato l'esecuzione in oggetto n. __________ il 10 giugno 2003 direttamente all'Ufficio esecuzione di Lugano e producendo una ricevuta postale 10 giugno 2003 risp. un fax inviato all'UE di Lugano relativi al versamento di fr. 2'499.-- a favore della __________ (doc. A).
E. Con le sue osservazioni la __________ ha chiesto che le spese vengano caricate all'appellante, ritenuto che era compito della debitrice produrre in Pretura la prova dell'avvenuto pagamento del suo debito.
Considerato
In diritto: 1. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. L'appellante adduce di avere saldato il debito in oggetto anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la __________ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prova sufficiente del pagamento effettuato ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
3. L'appello
30 giugno 2003 della __________ va quindi accolto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 9 OTLEF), non essendo la stessa comparsa avanti al primo giudice e non avendo quindi prodotto in tale sede il documento topico. Non si assegnano indennità in mancanza di petitum in tal senso (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 1 OTLEF
pronuncia:
I. L'appello
30 giugno 2003 di __________, è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento 24 giugno 2003 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc.
FA. __________, nei confronti di __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.
3. Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
- __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria