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14.2003.44 • TRAC TI 14.2003.44 Generato dall'IA

Suspensive Effect Denial in Summary Enforcement Appeal (Ticino)

Numero d'incarto 14.2003.44
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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An appellant seeking a suspensive effect against a lower court's decision rejecting an objection in summary enforcement proceedings found their request inadmissible because, under federal law applicable to appealable summary execution and bankruptcy proceedings in the Canton of Ticino, enforcement cannot proceed until the rejection judgment is formally final, meaning until the appellate court issues its ruling, rendering the request for suspension moot due to a lack of demonstrable harm.

Regesto Legislator

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Art. 22 cpv. 3 LALEF; Suspensive Effect Denial in Summary Enforcement Appeal (Ticino): federale, finché il giudizio di rigetto non sia cresciuto in giudicato formale, ossia - in procedura sommaria appellabile in materia di esecuzione e fallimento nel Cantone Ticino - fino al momento della decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale ultima autorità giudiziaria cantonale (DTF 122 III 39).

Parole chiave

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effetto sospensivo esecuzione della sentenza effetti della sentenza esecuzione in via di fallimento domanda di continuazione dell'esecuzione restrizioni per effetto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 122 III 39
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 22 cpv. 3 LALEF

This provision is cited in the reasoning context regarding the application for a suspensive effect, which was ultimately declared inadmissible.

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Testo completo

Incarto n. 14.2003.44 · Lugano 2 maggio 2003/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Visto l’appello 29 aprile 2003 presentato da

__________ rappr. dall’avv. __________ avverso

la decisione del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione promossa da

__________

Preso atto della domanda contenuta nell’appello e volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo;

ritenuto che la domanda di effetto sospensivo (art. 22 cpv. 3 LALEF) va dichiarata irricevibile per carenza di gravamen, poichè l'esecuzione non può proseguire già ope legis, per

diritto federale, finché il giudizio di rigetto non sia cresciuto in giudicato formale, ossia - in procedura sommaria appellabile in materia di esecuzione e fallimento nel Cantone Ticino - fino al momento della decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale ultima autorità giudiziaria cantonale (DTF 122 III 39).

decreta 1. L’istanza per effetto sospensivo è irricevibile.

2.Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

per la Camera di esecuzione e fallimenti

giudice Cometta