Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2003.43 • TRAC TI 14.2003.43 Generato dall'IA

Municipality Opposition to Enforcement Order Dismissed Due to Procedural Defect and Fee Waiver

Numero d'incarto 14.2003.43
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant sought the rejection of an opposition filed by a municipality against an enforcement order for payment of a specified amount, after a lower court dismissed the main action and imposed court fees. The appellate court sustained the appeal because the appellant was not summoned to the initial contradictory hearing due to a chancellery error, rendering the lower court's hearing and subsequent judgment, including the assessment of court fees, void *ex officio*. Since the procedural defect was attributable to the court, the court waived the collection of both the first and second instance court fees, and while upholding the appeal, it noted that a new hearing was unnecessary as the underlying enforcement had been withdrawn due to a settlement between the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 142 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 25 LALEF, Art. 82 LEF, art. 142 cpv. 1 lett. b CPC per il rinvio dell’art. 25 LALEF, art. 61 OTLEF, art. 62 OTLEF; Municipality Opposition to Enforcement Order Dismissed Due to Procedural Defect and Fee Waiver: The appellate court sustained the appeal because the appellant was not summoned to the initial contradictory hearing due to a chancellery error, rendering the lower court's hearing and subsequent judgment, including the assessment of court fees, void *ex officio*. Since the procedural defect was attributable to the court, the court waived the collection of both the first and second instance court fees, and while upholding the appeal, it noted that a new hearing was unnecessary as the underlying enforcement had been withdrawn due to a settlement between the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
decisione d'esecuzione decisioni incidentali pagamento dell'emolumento audizione delle parti citazione a comparire eccezione di incostituzionalità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 142 cpv. 1 lett. b CPC per il rinvio dell’art. 25 LALEF

Cited in the reasoning as the basis for declaring the lower court's decision null due to lack of proper citation/hearing.

art. 25 LALEF

Cited in the reasoning as the law referred to by Art. 142 CPC, justifying the nullity of the prior decision.

art. 82 LEF

Cited among the relevant articles but not explicitly used in the dispositive orders 1, 2, or 3.

art. 61 OTLEF

Cited among the relevant articles but not explicitly used in the dispositive orders 1, 2, or 3.

art. 62 OTLEF

Cited among the relevant articles but not explicitly used in the dispositive orders 1, 2, or 3.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2003.43 · Lugano 29 aprile 2003/CJ/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario: · Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile __________ promossa con istanza 5 febbraio 2003 da

__________ contro

__________

tendente ad ottenere il rigetto dell’opposizione interposta dal Municipio di __________ al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano notificato il 29 gennaio 2002 per il pagamento di fr. 37'235,80 oltre interessi e spese;

vista la sentenza 3 aprile 2003 della Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, che ha respinto la suddetta istanza;

preso atto dell’appello 8 aprile 2003 dell’arch. __________;

atteso che esso non è stato notificato alla controparte, in quanto i propri diritti non sono pregiudicati dalla presente procedura;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che l’appellante allega di non essere stato citato all’udienza di contraddittorio del 3 aprile 2003 e chiede l’annullamento della tassa di giustizia di fr. 210.-- che gli è stata accollata con la sentenza impugnata;

che la Pretura di Lugano ha confermato la mancata citazione dell’appellante in seguito ad un disguido di cancelleria;

che l’udienza 3 aprile 2003 e la consecutiva sentenza di stessa data risultano pertanto nulle (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC per il rinvio dell’art. 25 LALEF), ciò che va rilevato d’ufficio da ogni autorità, compresa quella che ha emanato l’atto di procedura nullo;

che anche il dispositivo riferito alla tassa di giustizia risulta pertanto nullo;

che siccome la nullità è da addebitare alla Pretura di Lugano, occorre prescindere dal prelevare la tassa di giustizia, sia di prima che di seconda istanza;

che non occorre ordinare la fissazione di una nuova udienza, avendo l’appellante nel frattempo ritirato l’esecuzione in seguito ad un accordo con il Comune di __________;

che l’appello va quindi accolto;

che non si assegnano indennità in quanto non richieste dall’appellante.

Richiamati gli art. 82 LEF; 142 CPC; 25 LALEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. L’appello

8 aprile 2003 dell’arch. __________ è accolto.

1.1. Di conseguenza, la sentenza emanata il 3 aprile 2003 dalla Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella procedura __________ è dichiarata nulla.

2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario