Debtor v. Creditor: Annulment of Bankruptcy Order Based on Post-Filing Debt Payment Proof
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA request for bankruptcy was filed based on an outstanding debt of over 34,000, and the lower court subsequently declared the entity bankrupt; however, the debtor appealed this decision, asserting that the debt had been fully settled before the bankruptcy declaration, submitting a document confirming payment on the same date as the lower court's ruling. The appellate court reviewed the case and reasoned that the submitted documentation, declaring receipt of the full debt amount on the date immediately preceding the bankruptcy declaration, constituted sufficient proof of payment before the declaration, leading to the annulment of the bankruptcy order pursuant to the relevant statute regarding appeals on bankruptcy decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF; Debtor v. Creditor: Annulment of Bankruptcy Order Based on Post-Filing Debt Payment Proof: The appellate court reviewed the case and reasoned that the submitted documentation, declaring receipt of the full debt amount on the date immediately preceding the bankruptcy declaration, constituted sufficient proof of payment before the declaration, leading to the annulment of the bankruptcy order pursuant to the relevant statute regarding appeals on bankruptcy decisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was used as the main ground for annulling the bankruptcy decision.
This provision was cited to rule on the imposition of the first instance judicial fee (tassa di giustizia).
This provision was cited to rule against awarding indemnities (indennità).
Testo completo
Incarto n. 14.2003.23 · Lugano 9 aprile 2003/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 21 novembre 2002 presentata da
__________ contro
__________ rappr. dall'avv. __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 27 febbraio 2003 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da giovedì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello con atto 3 marzo 2003 da __________ che ne postula l'annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 6 marzo 2003 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
In fatto
A. Con istanza 21 novembre 2002 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 34'843.80 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 12 febbraio 2003 la debitrice si è opposta all'istanza di fallimento, dichiarando di essere intenzionata a pagare il suo debito.
C. Con sentenza 27 febbraio 2003 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da giovedì __________ alle ore 14.00.
D. Con atto d'appello 3 marzo 2003 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il suo debito prima della dichiarazione di fallimento, come si evince dalla dichiarazione 3 marzo 2003 della __________ (doc. B).
Considerato
In diritto:
1. Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. L'appellante adduce di avere saldato il debito in oggetto precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la __________ ha prodotto uno scritto 3 marzo 2003 della __________ (doc. B), in cui questa ha dichiarato di avere ricevuto dalla debitrice fr. 34'843.80 valuta 27 febbraio 2003. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento effettuato ante declaratoria di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
3. L'appello 3 marzo 2003 di __________ va quindi accolto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF), la parte appellata non avendo presentato osservazioni.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. L'appello 3 marzo 2003 di __________, è accolto.
*"1. La dichiarazione di fallimento 27 febbraio 2003 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2002.01058 nei confronti di __________, è annullata.*
2. *La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.*
3. *Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."*
II. La tassa di giustizia del presente giudizio in fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: