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14.2003.18 • TRAC TI 14.2003.18 Generato dall'IA

Appeal Timeliness in Summary Proceedings Enforcement

Numero d'incarto 14.2003.18
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court decision that permanently rejected their opposition to an enforcement order, but the appellate court found the appeal inadmissible because it was filed past the ten-day deadline applicable in summary proceedings; the court reasoned that since the lower court's judgment was received on January 21st, the ten-day appeal period began on January 22nd (excluding the date of receipt), expiring on January 31st, rendering the appeal postmarked February 21st untimely.

Regesto Legislator

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Art. 131 cpv. 1 CPC, art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC, art. 308 cpv. 1 CPC, art. 388 cpv. 3 CPC, art. 66 CPC; Appeal Timeliness in Summary Proceedings Enforcement: La tassa di giustizia di fr. 50.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________, la quale rifonderà a __________ fr. 50.-- a titolo di indennità.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura esecutiva opposizione ritardo ingiustificato legittimazione a ricorrere inosservanza del termine legale preclusione per tardività Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC

These provisions were cited in the reasoning section ('richiamati') which precedes the dispositive orders and relate to the procedural ground (timeliness) for declaring the appeal inadmissible in order 1.

art. 308 cpv. 1 CPC

This procedural rule defining the appeal term in summary proceedings was cited in the reasoning which leads to the decision in order 1.

art. 388 cpv. 3 CPC

This procedural rule defining the appeal term in summary proceedings was cited in the reasoning which leads to the decision in order 1.

art. 66 CPC

This provision (or the related cost provision) is implicitly applied in order 2, which dictates the costs incurred by the parties.

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Testo completo

Incarto n. 14.2003.18 · Lugano 9 aprile 2003/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. ottobre 2002 da

__________ rappr. dall'avv. __________ contro

__________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 18/27 settembre 2002 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano,

Sezione 5, con sentenza 21 novembre 2002 ha così deciso:

"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.

2. La tassa di giustizia in fr. 210.-- da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 450.-- a titolo di indennità."

Sentenza dedotta in appello da __________ che con atto 21 febbraio 2003 ne ha postulato l'annullamento;

con osservazioni 17 marzo 2002 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

che la sentenza 21 novembre 2002 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stata notificata presso la Pretura il 21 gennaio 2003 all'appellante che ne ha sottoscritto la ricezione;

che l'atto di appello datato 20 febbraio 2003, è stato spedito per via raccomandata il 21 febbraio 2003 (data del timbro postale);

che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni

(art.

308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);

che il termine di dieci giorni per presentare appello ha pertanto iniziato a decorre il 22 gennaio 2003, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 21 gennaio 2003, giorno in cui l'appellante ha sottoscritto la dichiarazione di ricezione della sentenza, per giungere a scadenza il 31 gennaio 2003, donde l'irrimediabile tardività dell'atto di appello spedito il

21 febbraio 2003 e pervenuto alla Pretura il 24 febbraio 2003;

per questi motivi

richiamati gli art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC

pronuncia

1. L'appello

21 febbraio 2003 di __________, è irricevibile siccome tardivo.

2. La tassa di giustizia di fr. 50.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________, la quale rifonderà a __________ fr. 50.-- a titolo di indennità.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria: