Appeal Dismissed for Procedural Defects in Representation and Language Compliance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against a lower court's decision that rejected a request for the provisional lifting of an opposition to an enforcement order for CHF 16,000, where the appellant sought to represent his wife, the heir to the debt claim, or another relative. The appellate court found both the initial appeal (filed in French) and the subsequent filing (filed late and containing different content) inadmissible because the initial appeal violated the requirement to be filed in Italian and failed to comply with procedural formalities regarding the clear identification of the party being represented, further noting that the appellant lacked the necessary legal representation power under cantonal law for an inherited claim that fell outside the ordinary scope of marital affairs, leading to the dismissal of the appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 Codice, Art. 25 LALEF, Art. 64 CPC, Art. 543 cpv. 3 CO, Art. 317 cpv. 2 LEF, Art. 166 cpv. 1 CC; Appeal Dismissed for Procedural Defects in Representation and Language Compliance: The appellate court found both the initial appeal (filed in French) and the subsequent filing (filed late and containing different content) inadmissible because the initial appeal violated the requirement to be filed in Italian and failed to comply with procedural formalities regarding the clear identification of the party being represented, further noting that the appellant lacked the necessary legal representation power under cantonal law for an inherited claim that fell outside the ordinary scope of marital affairs, leading to the dismissal of the appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as a reason why the appeal was formally inadmissible due to not being drafted in Italian.
Cited as a reason why the appeal was formally inadmissible due to non-compliance with procedural formalities.
Cited in conjunction with Art. 309 CPC regarding procedural formalities for the appeal.
Cited as the legal basis for lack of procedural representation power, leading to the appeal being deemed irreceivable.
Cited in the concluding section, although the final order 1 does not explicitly cite it for the inadmissibility ruling.
Cited regarding the allocation of costs.
Cited regarding the allocation of costs.
Cited regarding the imposition of court fees.
Cited regarding the imposition of court fees and indemnities in order 2.
Testo completo
Incarto n. 14.2002.88 · Lugano 20 marzo 2003 CJ/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani
segretario: · Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile formalmente promossa con istanza 18 luglio 2002 da
__________ contro
__________ rappr. dall’avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 3/6 giugno 2002 dell'UE di Lugano, notificato per l’importo di fr. 16'000.--;
vista la sentenza 26 settembre 2002 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, che respinge la suddetta istanza;
preso atto dell’appello 30 settembre 2002 di __________, tradotto e completato l’11 ottobre 2002, nonché delle osservazioni 13 novembre 2002 della controparte;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che la sentenza impugnata è stata intimata il 26 settembre 2002;
che l’appello 30 settembre 2002, redatto in lingua francese, è quindi tempestivo;
che lo scritto 11 ottobre 2002 è invece tardivo, poiché secondo le stesse ammissioni di __________ (cfr. appello 30 settembre 2002), egli ha avuto conoscenza della sentenza impugnata al più tardi il 30 settembre 2002;
che lo scritto 11 ottobre 2002 non costituisce d’altronde una semplice traduzione in italiano del ricorso 30 settembre 2002 bensì un atto di contenuto diverso;
che l’appello 30 settembre 2002 è quindi formalmente inammissibile, poiché non redatto in italiano (cfr. art. 21 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF], pubblicata in: Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino [RL], n. 3.5.1.1) né tradotto nel termine impartito da questa Camera con ordinanza 3 ottobre 2002 e comunque irrispettoso delle formalità di cui all’art. 309 Codice di procedura civile ticinese (CPC, pubblicato in RL 3.3.2.1) (applicabile per rinvio dell’art. 25 LALEF), in particolare per il fatto che __________ non indica se agisce per conto proprio, per sua moglie __________ oppure per __________, zia di quest’ultima;
che si volesse prescindere da tutto ciò l’appello è in ogni caso irricevibile;
che infatti, pur volendo supporre che __________ intendeva rappresentare la moglie __________, unica erede di __________, e non quest’ultima come invece indicato sia sul precetto esecutivo che nell’istanza di rigetto dell’opposizione (con il rilievo che __________ è deceduta il 2 giugno 2002, ossia prima della notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 6 giugno 2002), gli difettava comunque il potere di rappresentanza processuale ai sensi dell’art. 64 CPC;
che in diritto ticinese, contrariamente a quanto vale in diritto vodese (cfr. J.-F. Poudret/J. Haldy/D. Tappy, Procédure civile vaudoise, 3. ed., Losanna 2002, n. 2 cpv. 2 ad art. 62), “quali patrocinatori possono fungere esclusivamente gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 55, 168 cpv. 3, 279, 392, 393, 394, 518, 554, 595 CC; art. 543 cpv. 3 CO; art. 317 cpv. 2 LEF)”;
che __________ non risulta essere iscritto all’albo come avvocato né può essere ritenuto rappresentante legale della moglie ai sensi dell’art. 64 CPC, la procura firmata da quest’ultima essendo al riguardo ininfluente (cfr. Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 10 ad art. 64);
che un coniuge può sì legalmente rappresentare l’altro nell’ambito dell’unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia (cfr. art. 166 cpv. 1 CC), e quindi probabilmente anche in giudizio negli stessi limiti (cfr. CCC 8 giugno 1995 in re Gentile c/ Bianchi, citata in Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 16 ad art. 64, con il rilievo che l’art. 64 cpv. 1 CPC rinvia ad un art. 168 cpv. 3 CC oggi abrogato), ma nel caso concreto il credito fatto valere dall’appellante non rientra nell’ordinaria gestione dell’unione coniugale, trattandosi di una pretesa ereditata dalla moglie;
che gli appelli 30 settembre e 11 ottobre 2002 sono quindi inammissibili;
che le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF [pubblicata nella Raccolta sistematica delle leggi federali, n. 281.35]).
Richiamati gli art. 82 LEF; 64, 309 CPC; 22, 25 LALEF; 48, 49, 61,
62 OTLEF;
pronuncia:
1. Gli appelli 30 settembre e 11 ottobre 2002 presentato da __________, sono irricevibili.
2. La tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 300.-- a titolo di indennità.
3. Intimazione a:
–__________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario