Appeal Against Bankruptcy Declaration Based on Debt Settlement and Solvency
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was lodged against a lower court's bankruptcy declaration, where the appellant claimed the debt had been extinguished prior to the ruling and provided documentation showing payment of CHF 3,186.30 to the execution office, along with confirmation from that office that no other enforcement procedures were pending against them. The appellate court reasoned that under the relevant law, it could annul a bankruptcy declaration if the debtor proved, with documents, that the debt was settled and that they were solvent, finding that the payment satisfied the debt extinguishment requirement and that the lack of further enforcement actions sufficiently rendered their solvency plausible, thus leading to the annulment of the bankruptcy order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF; Appeal Against Bankruptcy Declaration Based on Debt Settlement and Solvency: The appellate court reasoned that under the relevant law, it could annul a bankruptcy declaration if the debtor proved, with documents, that the debt was settled and that they were solvent, finding that the payment satisfied the debt extinguishment requirement and that the lack of further enforcement actions sufficiently rendered their solvency plausible, thus leading to the annulment of the bankruptcy order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was the main ground used to grant the appeal and annul the bankruptcy declaration.
This article was cited in the reasoning section regarding the allocation of court costs for the first instance proceeding.
This article was cited in the reasoning section regarding the non-assignment of appeal indemnities.
Testo completo
Incarto n. 14.2002.00063 · Lugano 16 settembre 2002 B/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 2 maggio 2002 presentata da
__________ contro
__________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 24 giugno 2002 ha così deciso:
*"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da lunedì 24 giugno 2002 alle opre 14.00.*
2./3./4. *Omissis."*
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto
26 giugno 2002 ne postula l'annullamento;
ritenuto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
richiamata l'ordinanza presidenziale 5 luglio 2002 con cui all'appello è stato
concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 2 maggio 2002 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 2'833.25 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 12 giugno 2002 nessuna delle parti è comparsa.
C. Con decisione 24 giugno 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento __________ a far tempo dal 24 giugno 2002 alle ore 14.00.
D. Con atto 26 giugno 2002 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, asserendo di avere estinto il debito in oggetto e producendo una ricevuta 26 giugno 2002 relativa al pagamento all'Ufficio esecuzione di Lugano di fr. 3'186.30 (doc. A). L'appellante ha poi rilevato di non avere ulteriori esecuzioni pendenti a suo carico.
Considerato
In diritto:
1.a) Ex art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
1. il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2.l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3. il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
b) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti
pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Roger Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n. 25-26 ad art. 174
LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, Berna 1997, § 36 n. 58 p. 294, § 38 n. 14 p. 305; Jürgen Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art.
174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
c) Dalla ricevuta 26 giugno 2002 (doc. A) emerge che la debitrice ha versato all'Ufficio esecuzione di Lugano l'importo di fr. 3'186.30 a saldo dell'esecuzione in oggetto, per cui risulta adempiuto il presupposto di cui all'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.
Per quel che concerne il presupposto della solvibilità della __________ va osservato che l'Ufficio esecuzione di Lugano ha confermato che l'escussa non ha procedure esecutive in corso e che non risultano iscritti attestati di carenza di beni a suo carico.
Pertanto può essere ritenuto che la __________ non si trova in uno stato d'illiquidità e che è in grado di far fronte ai suoi impegni, per cui anche il presupposto della solvibilità appare come reso sufficientemente verosimile.
Risultando pertanto adempiuti i presupposti di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF la dichiarazione di fallimento pronunciata dal primo giudice va annullata.
2. L'appello 26 giugno 2002 della __________ va quindi accolto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF), il pagamento del credito dedotto in esecuzione essendo avvenuto dopo il pronunciato pretorile.
Non si assegnano indennità d’appello, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 LEF
pronuncia:
I. L'appello 26 giugno 2002 della __________, è accolto.
*"1. La dichiarazione di fallimento 24 giugno 2002 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. __________, nei confronti della __________, è annullata.*
2. *La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.*
3. *Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________*
II. La tassa di giustizia del presente giudizio in fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico della __________
III. Intimazione a: - __________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria