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14.2002.39 • TRAC TI 14.2002.39 Generato dall'IA

Appeal Struck Due to Mootness Following Withdrawal of Opposition

Numero d'incarto 14.2002.39
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An appeal was brought against a lower court decision that rejected a request to provisionally dismiss an opposition to a payment order, but the appeal became moot when the appellant withdrew the opposition after reaching an agreement with the creditor. The court struck the appeal from the record because it was without object, and pursuant to the parties' agreement that stipulated appeal costs remain with the creditor, the initial advance payment made by the appellant was partially refunded, and no indemnities were awarded.

Regesto Legislator

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Appeal Struck Due to Mootness Following Withdrawal of Opposition: The court struck the appeal from the record because it was without object, and pursuant to the parties' agreement that stipulated appeal costs remain with the creditor, the initial advance payment made by the appellant was partially refunded, and no indemnities were awarded.

Parole chiave

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revoca dell'opposizione versamento dell'anticipo spese decisione parziale decisione incidentale impugnabile eccezioni processuali opposizione tardiva Sentenza o decisione senza scheda
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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2.

This refers to the order concerning the court fee (tassa di giustizia) related to the appeal procedure.

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Testo completo

Incarto n. 14.2002.00039 · Lugano 17 giugno 2002 /EC/fc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario: · Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 febbraio 2002 da

__________ contro

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10/11 dicembre 2001 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 aprile 2002 ha così deciso:

*“1. L’istanza è respinta.*

2.*La tassa di giustizia in fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico.”*

Sentenza dedotta in appello da __________ con atto 6 maggio 2002;

preso atto che con scritto 6 giugno 2002 __________ ha dichiarato di ritirare l’opposizione al PE n. __________del 10/11 dicembre 2002 dell’UE di Lugano, avendo trovato un accordo con la creditrice;

ritenuto che di conseguenza il presente appello è divenuto privo d’oggetto;

considerato che al numero 3 a pagina 3 dell’accordo intercorso tra __________ il 6 giugno 2002, le parti hanno stabilito “che eventuali spese della procedura d’appello restano a carico della creditrice, compensate le ripetibili”;

decreta:

1. L’appello 6 maggio 2002 di __________, è stralciato dai ruoli perché divenuto privo di oggetto.

2. La tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________ A. La parte eccedente dell’anticipo, pari a fr. 100.--, è restituita all’appellante. Non si assegnano indennità.

3. Intimazione a:__________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario