Moot Appeal Due to Voluntary Withdrawal of Underlying Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal challenging a provisional attachment order became moot after the appealing party withdrew the appeal following the attachment creditor's voluntary withdrawal of the underlying execution proceedings. The court struck the appeal from the record, reasoning that the party whose action rendered a procedure obsolete is generally deemed the unsuccessful party for cost allocation purposes, absent a specific agreement between the parties, and consequently ordered the appellant to bear the proportionate court fee based on the actions taken, while denying indemnity costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, art. 2 Cost. Tass. giust; Moot Appeal Due to Voluntary Withdrawal of Underlying Proceedings: The court struck the appeal from the record, reasoning that the party whose action rendered a procedure obsolete is generally deemed the unsuccessful party for cost allocation purposes, absent a specific agreement between the parties, and consequently ordered the appellant to bear the proportionate court fee based on the actions taken, while denying indemnity costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning regarding the proportional assessment of the court fee upon withdrawal, which informs the cost allocation in the dispositive.
While not explicitly stated in the dispositive text provided, the context strongly implies the application of the law governing court fees, often referenced implicitly or explicitly regarding the calculation or allocation of the fee (Tassa di giustizia, which is a cost-related rule).
Testo completo
Incarto n. 14.2002.00021 · Lugano 24 aprile 2002CJ/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (in sostituzione del giudice Rusca, assente)
segretario: · Jaques, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (OS.2001.22) promossa con istanza 2 novembre 2001 d’opposizione al sequestro n. __________ dell’UE di Lugano da
__________ rappr. dall’avv. __________ contro
__________ rappr. dall’avv. __________
richiamato l’appello 18 marzo 2002 inoltrato dall’opponente contro la sentenza 4 marzo 2002 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5;
visto che con scritto 18 aprile 2002, l’opponente ha dichiarato ritirare l’appello, divenuto privo di oggetto con la rinuncia al sequestro da parte del sequestrante nonché il ritiro dell’esecuzione a convalida del medesimo;
considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto;
atteso che le parti hanno convenuto la rifusione delle spese a chi le ha anticipate e la compensazione delle ripetibili;
rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto, ciò che non è il caso nella presente causa;
dato che in caso di ritiro, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso (cfr. art. 21 LTG);
pronuncia:
1. L'appello
18 marzo 2002 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.--, anticipata dall'appellante, è posta a suo carico. La parte eccedente dell’anticipo, pari a fr. 800.--, è restituita all’appellante. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario