Bankruptcy Overturned on Proof of Prior Payment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA judgment declared bankruptcy based on an outstanding debt, but the debtor appealed, presenting evidence that the debt had been fully settled via payment the day before the bankruptcy declaration; the appellate court, applying the rule that new facts occurring prior to the first instance decision are admissible on appeal, found the payment receipt sufficient proof to nullify the initial bankruptcy order, although the appellant was ordered to cover the costs of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF, Art. 17 LEF; Bankruptcy Overturned on Proof of Prior Payment: Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was the main ground used to annul the bankruptcy decision based on a payment made before the declaration.
This provision was cited regarding the imposition of the court fee in both instances.
This provision was cited regarding the non-allocation of compensation because the counterparty did not submit observations.
Testo completo
Incarto n. 14.2002.125 · Lugano 12 marzo 2003 B/fc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente Chiesa,Giani
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 12 novembre 2002 presentata da
__________ contro
__________ Patr. da: studio legale __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 17 dicembre 2002 ha così deciso:
*"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì*
*__________ alle ore 14.00.*
*2./3./4. Omissis"*
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 23 dicembre 2002 ne postula l'annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto che con ordinanza presidenziale 30 dicembre 2002/2 gennaio 2003 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 12 novembre 2002 il __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 16'167.60 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 4 dicembre 2002 nessuna delle parti è comparsa.
C. Il
17 dicembre 2002 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.
D. Con atto di appello 23 dicembre 2002 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito in oggetto prima della dichiarazione di fallimento e producendo una ricevuta 16 dicembre 2002 della creditrice, in cui quest'ultima conferma il pagamento di fr. 19'104.85 a saldo dell'esecuzione n. __________ (doc. C).
Considerato
in diritto: 1. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. L'appellante adduce di avere pagato l'esecuzione in oggetto il 16 dicembre 2002, ossia anteriormente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la __________ ha prodotto quanto indicato alla narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente del pagamento, effettuato ante dichiarazione di decozione, a saldo dell'esecuzione in oggetto n. __________. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
3. L'appello
23 dicembre 2002 di __________ va quindi accolto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità, non avendo la parte appellata presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per quel che riguarda le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano fissate dalla Pretura nella misura di un acconto di fr. 920.--, l'appellante è rinviata al computo che allestirà l'Ufficio fallimenti di Lugano contro il quale, se del caso, potrà ricorrere ex art. 17 LEF a questa Camera quale Autorità di vigilanza.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. L'appello
23 dicembre 2002 __________ è accolto.
"1. La dichiarazione di fallimento 17 dicembre 2002 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2002.01025, nei confronti di __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.
3. Le spese dell'Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria