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14.2002.106 • TRAC TI 14.2002.106 Generato dall'IA

Creditor vs. Debtor: Summary Execution and Lease Termination Validity

Numero d'incarto 14.2002.106
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed a summary execution proceeding where a creditor sought to reject a debtor's objection to an enforcement order based on a lease agreement, with the debtor claiming a valid extraordinary termination due to severe grounds related to the property's unusable area. The court reasoned that the purported termination notice was ambiguous, suggesting a negotiation or partial termination rather than a clear, irrevocable intent to terminate the entire contract, and further, the debtor failed to sufficiently substantiate the existence of severe grounds for early termination as required under the relevant article of the Code of Obligations, thereby upholding the lower court's decision to provisionally reject the objection based on the existing lease contract as a recognized debt.

Regesto Legislator

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Art. 266g CO, Art. 82 cpv. 1 LEF, Art. 82 cpv. 2 LEF, Art. 82 LEF, Art. 273 cpv. 1 CO, Art. 273 CO; Creditor vs. Debtor: Summary Execution and Lease Termination Validity: The court reasoned that the purported termination notice was ambiguous, suggesting a negotiation or partial termination rather than a clear, irrevocable intent to terminate the entire contract, and further, the debtor failed to sufficiently substantiate the existence of severe grounds for early termination as required under the relevant article of the Code of Obligations, thereby upholding the lower court's decision to provisionally reject the objection based on the existing lease contract as a recognized debt.

Parole chiave

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validità della disdetta di locazione validità dell'esecuzione obbligo di contrattare disdetta immediata "Validità provvisoria" diritto di riprendere il possesso della cosa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 266g CO
Cited as the legal provision whose applicability (regarding serious reasons for termination) was assessed in relation to the appeal's merits.
Art. 82 cpv. 1 LEF
Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
Art. 82 cpv. 2 LEF
Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio.
Art. 82 LEF
Cited as the procedural basis for assessing the provisional rejection of opposition, which is the core subject of the final decision.
Art. 273 cpv. 1 CO
c) Sempre abbondanzialmente, il fatto che la parte escutente non abbia apparentemente contestato giudizialmente la disdetta – se disdetta c’è – è peraltro irrilevante, poiché l’art. 273 cpv. 1 CO si applica solo se la disdetta è formalmente e materialmente valida (cfr.
Art. 273 CO
Cited in the reasoning for assessing the validity of the termination notice, which was considered in relation to the provisional rejection of opposition.
Art. 61 OTLEF
Cited as the procedural basis for determining the costs (fees and compensation) following the outcome of the appeal.
Art. 62 cpv. 1 OTLEF
Cited as the procedural basis for determining the costs (fees and compensation) following the outcome of the appeal.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 82 LEF

Cited as the procedural basis for assessing the provisional rejection of opposition, which is the core subject of the final decision.

Art. 266g CO

Cited as the legal provision whose applicability (regarding serious reasons for termination) was assessed in relation to the appeal's merits.

Art. 273 CO

Cited in the reasoning for assessing the validity of the termination notice, which was considered in relation to the provisional rejection of opposition.

Art. 61 OTLEF

Cited as the procedural basis for determining the costs (fees and compensation) following the outcome of the appeal.

Art. 62 cpv. 1 OTLEF

Cited as the procedural basis for determining the costs (fees and compensation) following the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 14.2002.106 · Lugano 6 giugno 2003 /CJ/FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa

segretario: · Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. __________) promossa con istanza 29 aprile 2002 da

Comunione ereditaria fu __________, composta da: 1. __________ 2. __________ 3. __________ tutti rappr. dall’avv. __________

contro

__________ rappr. dallo studio legale ___________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di __________ dell’11 settembre 2002;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________, con sentenza 8 novembre 2002, ha così deciso:

*"1. *L’istanzaè accolta: l’opposizione interposta dalla parte escussa al precetto esecutivo n. __________dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, Vallemaggia, è respinta in via provvisoria per l’importo di fr. 20'000.-- oltre a interessi al 5% a fare tempo dal 1. luglio 2002 e spese esecutive.*

2.*Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte escussa, la quale rifonderà a controparte fr. 200.-- di indennità.*

3.*omissis"*;

sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 18 novembre 2002 ha postulato la reiezione dell'istanza e protestato spese e ripetibili di prima e seconda sede;

viste le osservazioni 3 dicembre 2002 della parte appellata, che si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ dell’UEF di Vallemaggia (doc. L), la comunione ereditaria fu __________, rappresentata dall’avv. __________, ha escusso __________. per l'incasso dell’importo di fr. 20'000.--, oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2002, indicando quale titoli di credito: “contratto di locazione 01.03.1996, convenzione 17.03.1998”.

Interposta opposizione, l’escutente ne ha chiesto il rigetto.

B. All'udienza di contraddittorio del 6 novembre 2002, l'escussa ha fatto presente che il contratto di locazione è stato validamente disdetto con effetto al 31 dicembre 2001 per cause gravi, essendo emerso che il sedime dato in locazione era solo parzialmente utilizzabile quale deposito di inerti. La disdetta straordinaria non è stata contestata davanti alla competente autorità di conciliazione ed è così diventata operativa. Donde l’inesistenza di un valido titolo di rigetto.

La parte escutente ha contestato la validità della disdetta.

C. Con sentenza 8 novembre 2002, il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha accolto l’istanza e rigettato l’opposizione in via provvisoria.

Il primo giudice ha considerato che lo scritto 5 settembre 2001 prodotto dall’escussa a comprova dell’asserita disdetta del contratto di locazione non costituiva, prima facie, una regolare disdetta in assenza di una chiara, manifesta, univoca ed irrevocabile manifestazione di volontà del conduttore in tal senso. A titolo abbondanziale egli ha inoltre rilevato come l’escussa non avesse reso verosimile l’esistenza di motivi gravi ai sensi dell’art. 266g CO.

D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________., facendo valere che con lo scritto 5 settembre 2001 essa aveva chiaramente inteso disdire il contratto di locazione, indicando anche il motivo della disdetta e la scadenza. La disponibilità dell’appellante nel rilocare una piccola parte del sedime sarebbe stata intesa come una proposta di sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione.

E. Nelle sue osservazioni, la parte appellata si oppone all’appello, ritenendo che lo scritto 5 settembre 2001 fosse un invito ad “ un incontro per la valutazione del caso” e nulla di più.

Considerato

in diritto:

1. Ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

2. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 331).

3. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, op. cit., p. 338 con riferimenti).

4. Il contratto di locazione, firmato dal conduttore, costituisce un riconoscimento di debito per il canone scaduto (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I. Losanna 1999, n. 49 ad art, 82). Se il contratto è di durata indeterminata, vale titolo di rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il contratto sia stato disdetto (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 116 ad art. 82; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 362 s.).

Nel caso di specie, il contratto di locazione, sottoscritto dalle parti il 1. marzo 1996 (cfr. doc. A, inc. __________), costituisce in principio un valido titolo di rigetto per un canone annuo di fr. 20'000.-- fino almeno al 31 dicembre 2010.

5. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, consid. 4; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 350, con rif.).

5.1. Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera ha adottato in materia di rigetto dell'opposizione la prassi di Basilea-Campagna, secondo la quale il rigetto deve essere concesso a meno che l'escusso renda almeno credibile l'eccezione di inadempimento (Cometta, op. cit., p. 348 con riferimenti). Recentemente, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se questa giurisprudenza, non condivisa dalla maggioranza della dottrina, è o no arbitraria (cfr. STF 5P.314/2002, cons. 2.2). Non occorre tuttavia riesaminare il problema in questa procedura, poiché l’escussa non ha esplicitamente sollevato l’eccezione d’inadempimento (exceptio non adimpleti contractus), limitandosi a sostenere di aver validamente disdetto il contratto di locazione. Non si tratta quindi di una contestazione del titolo del rigetto bensì di un’eccezione ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, che spettava all’escussa rendere verosimile.

5.2. Lo scritto 5 settembre 2001 (doc. 1) non costituisce prima facie una valida disdetta del contratto di locazione.

a) Anzitutto, non appare chiaro se l’escussa ha realmente inteso disdire completamente il contratto (in questo senso: “Siamo quindi costretti ad annullare l’affitto del terreno per il 31.12.2001 al 100%), oppure solo per una parte (cfr. “oppure al massimo l’uso di una piccola parte di c.a. 1'500 mq, contro gli attuali 7'300 mq unicamente per transito saltuario”), senza che si possa del resto determinare se la disdetta si applica alla superficie di 1'500 mq o alla differenza tra 7'300 mq e 1'500 mq né se l’escussa intendeva piuttosto chiedere una modifica del contratto in tal senso e non, come allegato solo in sede d'appello, negoziare un nuovo contratto. Dall’ingresso (“riteniamo doveroso poter fissare un incontro per la valutazione del caso” e dalla conclusione (“Restiamo in attesa da parte sua di un appuntamento al più presto possibile per discutere quanto esposto in calce [recte: sopra]”) appare d’altronde plausibile che una decisione definitiva ed irrevocabile dovesse essere presa solo dopo discussione. La tesi della parte appellata appare quindi più verosimile di quella appellatoria.

b) Pur volendo considerare lo scritto 5 settembre 2001 quale disdetta straordinaria, l’istanza sarebbe potuta essere respinta solo qualora l’escussa avesse reso verosimile l’esistenza di motivi gravi ai sensi dell’art. 266g CO. Orbene, il solo doc. 2, con cui il comune di __________ informa l’escusso che il mappale locato è inserito solo parzialmente nella zona adibita a deposito d’inerti, non è sufficiente a questo proposito, visto che nel contratto di locazione non figura esplicitamente quale presupposto che il sedime locato debba essere interamente adibito a deposito d’inerti e nemmeno che siffatto uso fosse quello previsto dalla conduttrice. Vi è del resto da chiedersi per quale motivo la questione dell’uso del fondo sia sorta solo più di 5 anni dopo la sottoscrizione del contratto.

c) Sempre abbondanzialmente, il fatto che la parte escutente non abbia apparentemente contestato giudizialmente la disdetta – se disdetta c’è – è peraltro irrilevante, poiché l’art. 273 cpv. 1 CO si applica solo se la disdetta è formalmente e materialmente valida (cfr. DTF 121 III 156; 122 III 92; Pierre Tercier, Le droit des obligations, 3. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 2475), ciò che non appare essere il caso nella fattispecie. La parte escutente ha inoltre comunicato all’escussa che riteneva il contratto operativo fino alla scadenza prevista del 31 dicembre 2010 (cfr. doc. N).

6. L’appello

18 novembre 2002 di __________ va quindi respinto.

La fissazione della tassa di giustizia e delle indennità seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF, 266g, 273 CO nonché 48, 49, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia

1. L’appello 18 novembre 2002 di __________, è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 375.--, già anticipata dall'appellante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla Comunione ereditaria fu __________, composta di __________, __________ ed __________, tutti in __________, fr. 200.-- a titolo di indennità.

3. Intimazione a: __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario