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14.2002.00066 • TRAC TI 14.2002.00066 Generato dall'IA

Creditor v. Debtor: Provisional Rejection of Opposition in Summary Execution

Numero d'incarto 14.2002.00066
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed a summary execution proceeding where the creditor sought provisional rejection of the debtor's opposition based on an official certificate of lack of assets following a previous seizure, which the lower court had denied. The appellate court reasoned that such a certificate qualifies as a title for provisional rejection under the relevant execution law, and the debtor, who alleged prescription, failed to provide sufficient objective substantiation to render the defense plausible, as the claim based on the certificate was governed by a twenty-year statute of limitations commencing when the relevant law amendment took effect (or the date of the certificate if later) and was interrupted by the current execution proceedings. Consequently, the appeal was granted, and the opposition was provisionally rejected.

Regesto Legislator

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Art. 82 cpv. 1 LEF, Art. 149 cpv. 2 LEF, Art. 82 cpv. 2 LEF, Art. 82 LEF, Art. 149a cpv. 1 LEF, Art. 2 cpv. 5 delle; Creditor v. Debtor: Provisional Rejection of Opposition in Summary Execution: The appellate court reasoned that such a certificate qualifies as a title for provisional rejection under the relevant execution law, and the debtor, who alleged prescription, failed to provide sufficient objective substantiation to render the defense plausible, as the claim based on the certificate was governed by a twenty-year statute of limitations commencing when the relevant law amendment took effect (or the date of the certificate if later) and was interrupted by the current execution proceedings. Consequently, the appeal was granted, and the opposition was provisionally rejected.

Parole chiave

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opposizione procedura per direttissima esecuzione del pignoramento opposizione al precetto esecutivo termine di prescrizione modificazione delle conclusioni Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 82 LEF

The appeal was granted, leading to the provisional rejection of the opposition, which is the main subject of provisional rejection procedures under this article.

Art. 149a LEF

This article concerning the prescription period for claims based on a certificate of deficiency was discussed in relation to the debtor's main defense (prescription), which failed, supporting the final order.

Art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the concluding section as the basis for allocating costs.

Art. 62 cpv. 1 OTLEF

Cited in the concluding section as the basis for allocating costs.

Art. 48 OTLEF

Cited as the legal basis for the subsequent decision on costs.

Art. 49 OTLEF

Cited as the legal basis for the subsequent decision on costs.

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Testo completo

Incarto n. 14.2002.00066 · Lugano 23 settembre 2002 CJ/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario: · Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (__________promossa con istanza 12 marzo 2002 da

__________ rappr. dall’avv. __________ contro

__________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ all’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa da __________ per l’importo di fr. 12'102,40 oltre spese;

vista la sentenza 12 luglio 2002 della Segretaria assessore del Distretto di Lugano, Sezione 5, che respinge la suddetta istanza e conferma pertanto in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escusso;

preso atto dell’appello 17 luglio 2002 __________ e dell’assenza di osservazioni da parte dell’escusso;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che l’attestato di carenza beni dopo pignoramento definitivo, ancorché non costituisca un riconoscimento di debito, viene considerato dalla legge (art. 149 cpv. 2 LEF) quale titolo di rigetto provvisorio (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337 con rif.; Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 8 e 158 ad art. 82; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 27 ad art. 82; Peter Stücheli,Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 368 ad 2 e 390 ss.);

che per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;

che all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio;

che secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella

sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; DTF104 Ia 413, cons. 4; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; BlSchK

1982 p. 95-97; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli,op. cit., p. 350, con rif.);

che nel caso di specie, l’escusso ha sollevato in prima sede l’eccezione di prescrizione;

che l’escutente fonda l’esecuzione su un attestato di carenza di beni dopo pignoramento (doc. B) rilasciato il 30 gennaio 1996;

che ex art. 149a cpv. 1 LEF, il credito “accertato” mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in venti anni dal rilascio di quest’ultimo;

che secondo l’art.

2 cpv. 5 delle disposizioni finali della modificazione della LEF del 16 dicembre 1994, la prescrizione dei crediti “accertati” mediante un attestato di carenza di beni rilasciato prima dell’entrata in vigore della modifica (ossia prima del

1. gennaio 1997) comincia a decorrere da siffatta data;

che il credito constatato nell’attestato di carenza di beni prodotto dall’escutente sarebbe quindi dovuto scadere il 31 dicembre 2017 (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 12), ritenuto

tuttavia che l’esecuzione in esame ha nuovamente interrotto tale termine (cfr. FF 1991 III 74;Ueli Huber, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. II, n. 3 ad art. 149a; Gilliéron, op. cit., n. 18 ad art. 149a);

che il termine di prescrizione dell’art. 149a cpv. 1 LEF è un regolare termine di prescrizione previsto dalla legge, che deroga alle norme degli art. 127 e 128 CO;

che il credito posto in esecuzione non risulta quindi prescritto, l’escusso non avendo d’altronde preteso – e ancora meno reso verosimile – che tale credito fosse già prescritto al momento del rilascio dell’attestato di cui al doc. B;

che l’escusso non ha sollevato altre eccezioni;

che l’appello 17 luglio 2002 va quindi accolto;

che le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF);

Richiamato l’art. 82, 149a LEF; 127 CO; 48, 49, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1. L’appello 17 luglio 2002 __________, è accolto.

1.1. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 12 luglio 2002 (__________) della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, sono riformati come segue:

*“1. L’istanza è accolta.*

*1.1. Di conseguenza, l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria.*

*2. La tassa di giustizia in fr. 180.-- è posta a carico di ____________________che rifonderà a __________, fr. 300.-- a titolo di indennità.”*

2. La tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________ che rifonderà a __________ fr. 200.-- a titolo di indennità.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario