Appeal of Bankruptcy Judgment After Debt Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court was asked to rule on an appeal against a bankruptcy judgment issued after a creditor initiated proceedings for an outstanding debt, where the debtor failed to appear at the initial hearing. The appellate court annulled the bankruptcy declaration because the debtor subsequently provided documentary proof, including a payment receipt dated prior to the bankruptcy ruling, confirming the debt, interest, and costs had been fully settled, which satisfies the statutory requirement for dismissing a bankruptcy application when the debt is proven to be extinguished.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF; Appeal of Bankruptcy Judgment After Debt Settlement: The appellate court annulled the bankruptcy declaration because the debtor subsequently provided documentary proof, including a payment receipt dated prior to the bankruptcy ruling, confirming the debt, interest, and costs had been fully settled, which satisfies the statutory requirement for dismissing a bankruptcy application when the debt is proven to be extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the final order (I) to justify the acceptance of the appeal and the annulment of the bankruptcy declaration.
This procedural rule was applied to assign the first instance court fee (tassa di giustizia di prima sede) to the debtor.
This procedural rule was applied to deny compensation for legal fees to the appellee as they did not submit observations.
Testo completo
Incarto n. 14.2002.00034 · Lugano 26 giugno 2002/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 8 marzo 2002 presentata da
__________ contro
__________ patr. dall'avv. __________
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della ditta __________.
1.1. Il fallimento ha effetto alle ore 14.00 del giorno 12 aprile 2002.
2./3./4. Omissis."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello con atto
19 aprile 2002 dalla __________ che ne postula l'annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 23/24 aprile 2002 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 8 marzo 2002 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 12'870.-- oltre interessi e spese.
B. All'udienza di contraddittorio dell'8 aprile 2002 la debitrice non è comparsa.
C. Il 12 aprile 2002 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato nell'ambito della procedura esecutiva n. __________ dell'UEF di Bellinzona il fallimento della __________ a far tempo dal 12 aprile 2002 alle ore 14.00.
D. Con atto di appello 19 aprile 2002 la __________ ha postulato la declaratoria di nullità del decreto di fallimento, sostenendo di avere saldato il debito in oggetto e producendo una ricevuta 5 aprile 2002 della __________ in cui viene confermato il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di fr. 14'605.65 a saldo totale del credito in esecuzione (doc. B). Con fax 19 aprile 2002 (doc. C) la creditrice ha ribadito che la ricevuta 5 aprile 2002 si riferisce al saldo dell'esecuzione in oggetto n. __________
considerato
In diritto:
1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. L'appellante adduce di avere saldato l'esecuzione in oggetto n. __________ il 5 aprile 2002, ossia precedentemente alla dichiarazione di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la __________ ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prova sufficiente dell'avvenuto pagamento effettuato ante dichiarazione di decozione. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
3. L'appello 19 aprile 2002 __________ va quindi accolto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF), non essendo la stessa comparsa avanti al primo giudice e non avendo quindi prodotto in tale sede il documento topico. Non si assegnano indennità, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 174 cpv. 1 LEF
pronuncia:
I. L'appello 19 aprile 2002 __________, è accolto.
*"1. La dichiarazione di fallimento 12 aprile 2002 pronunciata dal Pretore del Distretto di Bellinzona, inc__________ nei confronti della __________, è annullata.*
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.*
3. *Le spese dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________*
II. La tassa di giustizia di fr. 90.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria