Dismissal of Conservatory Measures for Lack of Justification in Foreign Bankruptcy Recognition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed a request for conservatory measures accompanying an application for recognition of a foreign bankruptcy decree because the applicant failed to provide necessary justifications, specifically lacking the apostilled, authenticated copy of the foreign bankruptcy judgment required under relevant private international law, and failing to substantiate that the foreign decision constituted a recognized bankruptcy proceeding, that it was served on the debtor, that it was enforceable in its country of origin, or that the debtor held assets within the canton, concluding that recognition was not yet plausible and rendering the request for immediate protective measures inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168 LDIP, Art. 29 cpv. 1 lett. a LDIP, Art. 167 cpv. 1 LDIP, Art. 513 cpv. 1 CPC, Art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP, Art. 513 CPC; Dismissal of Conservatory Measures for Lack of Justification in Foreign Bankruptcy Recognition: e dell'istanza, nell'ipotesi che vengano prodotti i giustificativi dell'istanza di riconoscimento di decisione di fallimento estero e che venga versato, entro 30 giorni dalla notifica, sul conto corrente postale CPP 69-10370-9 del Tribunale di Appello, Lugano (rif. inc. 14.2002.29) o tramite vaglia postale internazionale all’indirizzo del Tribunale di Appello del Canton Ticino, __________, a CH-6901 Lugano, un anticipo di fr. 1'000.-- (mille), con la comminatoria di stralcio della procedura in caso di mancato pagamento.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited implicitly in order 1 as the procedural basis for inadmissibility due to lack of substantiation, referring to reasoning where procedural requirements were discussed.
Cited as the general legal framework underpinning the decision on the request for conservative measures (which was declared inadmissible in order 1).
Cited as part of the general procedural basis, although the specific application in the orders relates to the procedural handling of the request.
Cited as part of the general procedural basis for the decision.
This is the amount set as an advance payment required to proceed with the discussion of the request, stipulated in order 2.
This is the amount fixed as the court fee (tassa di giustizia) to be borne by the applicant, stipulated in order 3.
Testo completo
Incarto n. 14.2002.00029 · Lugano 11 aprile 2002/CJ/fc/fb · Repubblica e Cantone del Ticino Camera di esecuzione e fallimentiTribunale d'appello
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)
Segretario: · Jaques, vicecancelliere
statuendo sull'istanza di riconoscimento di fallimento estero presentata il 22 marzo 2002
– e pervenuta il 2 aprile 2002 – da:
__________
nella procedura concernente:
__________
chiedente altresì l’adozione di “provvedimenti cautelativi contro il debitore signor __________ mediante rilevamento di tutti i beni patrimoniali presso l’Istituto bancario __________ ed il blocco delle disponibilità per quanto riguarda il patrimonio del __________ presso __________ ”;
ed ora sui richiesti provvedimenti conservativi;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che per l’art. 168 LDIP, proposta l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento, il tribunale può, su richiesta dell’istante, ordinare i provvedimenti conservativi di cui agli art. 162 a 165 e 170 LEF, sempre che l’istante renda almeno verosimile che il decreto di fallimento straniero possa essere riconosciuto e che le misure conservative siano indispensabili per mantenere integro l’assetto patrimoniale in Svizzera del debitore fallito all’estero (cfr. Flavio Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale amministrativa ed esecutiva, CFPG n. 20, Lugano 1999, p. 205 ad a; Jolanta Kren Kostkiewicz, Internationales Konkursrecht: Anerkennung ausländischer Konkursdekrete und Durchführung eines Sekundärkonkurses in der Schweiz, in: BlSchK 1993, pag. 15 n. 2; Daniel Staehelin, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff IPRG ], Basilea et al. 1989, p. 110);
che la domanda cautelare in esame non è accompagnata da alcun giustificativo;
che in particolare l’istante non ha prodotto un esemplare completo della sentenza fallimentare di cui chiede il riconoscimento debitamente autenticata (ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. a LDIP, al quale rinvia l’art. 167 cpv. 1 LDIP), mediante la relativa postilla (in francese: “apostille”) prevista dall’art. 4 della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri (RS 0.172.030.4, entrata in vigore per la Svizzera l’11 marzo 1973 e per la Germania il 19 settembre 1971), di modo che non appare verosimile, allo stadio attuale, il riconoscimento in Svizzera della sentenza 1° giugno 2000 del Tribunale di __________;
che l'istante non ha reso verosimile che la decisione straniera di cui è chiesto il riconoscimento costituisca decreto di fallimento, omologazione di concordato o procedimento analogo ai sensi degli art. 166 cpv. 1 e 175 LDIP (cfr. art. 513 cpv. 1 CPC);
che l’istante nemmeno ha reso verosimile che la sentenza sia stata notificata a __________, né che la stessa sia esecutiva in Germania (cfr. art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP);
che l’istante deve inoltre rendere verosimile l’esistenza di beni di __________ nel Cantone Ticino (cfr. art. 167 cpv. 1 LDIP);
che l’istanza di misure conservative è quindi da ritenere irricevibile;
che resta riservata la facoltà per l’istante di riproporre la sua domanda di misura conservative nell’osservanza dei presupposti formali richiamati sopra;
che le spese relative a questa procedura sono a carico dell’istante;
richiamati gli art. 166 ss. LDIP; 117, 371, 513 CPC;
decreta:
1. La domanda per misure conservative 22 marzo 2002 è irricevibile per carenza di giustificativi.
2. L'avv. __________ verrà citato la discussione dell'istanza, nell'ipotesi che vengano prodotti i giustificativi dell'istanza di riconoscimento di decisione di fallimento estero e che venga versato, entro 30 giorni dalla notifica, sul conto corrente postale CPP 69-10370-9 del Tribunale di Appello, Lugano (rif. inc. 14.2002.29) o tramite vaglia postale internazionale all’indirizzo del Tribunale di Appello del Canton Ticino, __________, a CH-6901 Lugano, un anticipo di fr. 1'000.-- (mille), con la comminatoria di stralcio della procedura in caso di mancato pagamento.
3. La tassa di giustizia per questa decisione di fr. 300.-- è a carico dell’istante.
4. Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario: