Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2002.00012 • TRAC TI 14.2002.00012 Generato dall'IA

Appeal Regarding Provisional Rejection of Opposition to Enforcement Order Based on Unclear Loan Acknowledgment

Numero d'incarto 14.2002.00012
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a lower court's decision that provisionally rejected their opposition to an enforcement order seeking payment for supplied beverages and a loan contract, arguing that the basis for a significant portion of the debt (CHF 20,127) derived from a loan contribution document that lacked clarity regarding the contracting parties, thus failing to meet the clear recognition of debt requirement under Art. 82 LEF. The appellate court ruled that while the specific loan amount could not be substantiated by clear written recognition suitable for summary rejection proceedings, undisputed delivery receipts for minor amounts (totaling CHF 494.85) did constitute valid acknowledgments of debt, leading to the provisional rejection of opposition being granted only for this residual amount plus applicable interest.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 82 LEF, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 82 cpv. 1 LEF, Art. 104 cpv. 1 CO, art. 62 cpv. 1 OTLEF, art. 61 cpv. 1 OTLEF; Appeal Regarding Provisional Rejection of Opposition to Enforcement Order Based on Unclear Loan Acknowledgment: 82 LEF. The appellate court ruled that while the specific loan amount could not be substantiated by clear written recognition suitable for summary rejection proceedings, undisputed delivery receipts for minor amounts (totaling CHF 494.85) did constitute valid acknowledgments of debt, leading to the provisional rejection of opposition being granted only for this residual amount plus applicable interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
esecuzione per debiti pagamento provvisorio opposizione documenti validi rinvio pregiudiziale parte contraente Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 82 LEF

This article concerning the provision of a recognized debt through a private document was the legal basis for partially granting the provisional rejection of opposition.

art. 104 cpv. 1 CO

Cited as the basis for applying the 5% interest rate on the confirmed remaining debt amount.

art. 62 cpv. 1 OTLEF

Cited in connection with the costs assessment for the appeal proceedings.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in connection with the costs assessment for the appeal proceedings.

art. 49 OTLEF

Cited in connection with the costs assessment for the appeal proceedings.

art. 48 OTLEF

Cited in connection with the costs assessment for the appeal proceedings.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2002.00012 · Lugano 26 giugno 2002B/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

Segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 novembre 2001 da

__________ contro

__________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 7/15 novembre 2001 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 gennaio 2002 ha così deciso:

*"1. 'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.*

2. *a tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di indennità."*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 30 gennaio 2002 ha chiesto la reiezione dell'istanza;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni:

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ del 7/15 novembre 2001 dell'UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 20'621.85 oltre interessi al 6% dal 17 agosto 2000, indicando quale titolo di credito: "Fornitura bibite, birre e minerali e contratto di mutuo per il __________ ".

Interposta tempestiva opposizione dall'escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.

B. La procedente fonda la sua pretesa su due fatture n. __________del

31 ottobre 2000 e n. __________ del 30 novembre 2000 prodotte insieme ai relativi bollettini di consegna sottoscritti da __________ indicanti la qualità, la quantità e il prezzo unitario della merce fornita (doc. B), su un estratto conto indicante per il 31 ottobre 2000 un importo di 140.60 risp. per il 30 novembre 2000 un importo di fr. 354.25 (doc. C), così come su un documento del seguente tenore (doc. D):

*"*

*__________*

*Esercizio: __________, Viale ______________________________*

*__________, Via __________, c/o __________, rappr. dall'amm. unico,*

*Signor __________, da __________*

*E L E N C OGli impianti, mobili e oggetti consegnati a titolo*

*di comodato così come altre prestazioni*

*Data Prestazione Valore*

*01.02.2000 Nuovo impianto di spillatura fr. 5'007.--*

*01.02.2000 Fornitura 3 tavolini Pepsi fr. 600.--*

*01.02.2000Fornitura frigo Saturn Pepsi 575 litri fr .1'950.--*

*01.02.2000Contributo secondo contratto di*

*mutuo assegno nr. __________ fr. 20'127.--*

*Questo elenco nonché le disposizioni generali (a tergo) sono parte integrante del contratto di fornitura di bevande del 20.01.2000.*

*__________, il 25.4.2000 __________, il 25.4.2000*

*__________ __________*

*__________*

*(firma) (firma)*

*……………………………… …………………………………*

*__________ ò, amm. unico __________ __________*

*(firma: __________)*

*………………………………………………………………………….*

*(firma: __________ __________)*

*……………………………………………………………………..……."*

La procedente ha poi prodotto uno scritto 26 aprile 2001 di __________ (doc. E), in cui quest'ultimo in calce ha dichiarato quanto segue:

*" Riguardando le Fatture scoperte sto cercando d'avere tramite terze persone un finanziamento per pagare i miei debiti".*

C. All'udienza di contraddittorio l'escusso non è comparso.

D. Con sentenza 22 gennaio 2002 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso adducendo che per un disguido non ha presenziato all'udienza del 22 gennaio 2002. L'appellante ha poi negato di avere riconosciuto un debito nei confronti della __________ di fr. 20'000.-- e che il contratto sarebbe stato firmato da __________. All'appello __________ ha allegato diversi documenti.

Considerato

In diritto:

1. Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni.

Di conseguenza le argomentazioni dell'appellante, proposte la prima volta in sede di appello, non possono venire considerate. Lo stesso vale per i documenti prodotti pure la prima volta con l'appello, che vanno estromessi dall'incarto.

2.a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

b) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep1989 p. 330).

c) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).

d) La procedente pretende il pagamento di fr. 20'127.-- fondando la sua pretesa sull'indicazione contenuta nel doc. D del seguente tenore: "Contributo secondo contratto di mutuo assegno nr. __________0 fr. 20'127.--".

Dapprima occorre rilevare che le parti indicate nel doc. D sono tre, ossia la __________, lo ____________________ e la __________, che in calce al doc. D sono indicate "__________" (senza alcuna firma), la "__________" ( con due firme) e che __________ ha apposto la sua firma due volte, la seconda volta con l'aggiunta "__________".

Orbene, il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, atteso che la semplice indicazione "01.02.2000 Contributo secondo contratto di mutuo assegno nr. __________", senza menzione dei contraenti, non permette in casu di stabilire quali sono le parti che hanno stipulato un contratto di mutuo e chi è il debitore e il beneficiario dell'assegno. Pertanto nell'ambito di questa procedura non è possibile stabilire se la __________ sia creditrice nei confronti di __________ di fr. 20'127.--.

Nemmeno lo scritto

26 aprile 2001 (doc. E), in cui __________ e afferma che in merito alle fatture scoperte sta cercando di ottenere un finanziamento per pagare i suoi debiti, aiuta a chiarire la fattispecie, atteso che il predetto scritto non reca il nome del destinatario.

Per questo importo l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione va quindi respinta per carenza di un chiaro riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.

e) La creditrice procede per l'incasso di ulteriori fr. 494.85 oltre interessi al 6% dal 17 agosto 2000 (ossia l'importo posto in esecuzione di fr. 20'621.85 dedotto l'importo di fr. 20'127.--, per cui non è dato riconoscimento di debito), fondando la sua pretesa sulle fatture n. __________per fr. 140.60 risp. n. __________per fr. 354.25 ed i relativi bollettini di consegna.

La fattura n. __________9 corrisponde tra l'altro ai bollettini di consegna n. __________ per fr. 162.15, n. __________ per fr. 142.90 e n. __________ per fr. 147.25 sottoscritti da __________ complessivamente fr. 452.30, mentre la fattura n. __________1 corrisponde tra l'altro ai bollettini di consegna n. __________per fr. 92.95 e n. __________per fr. 84.30, complessivamente fr. 177.25, pure sottoscritti da __________. Questi bollettini di consegna, rimasti incontestati, da cui risulta la quantità e il prezzo unitario della merce consegnata, per un valore complessivo di fr. 629.55, costituiscono in via di principio validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF (Rep1959 p. 398; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 6 n. 15, §15 n. 23 e, § 72 n. 3)

Considerato tuttavia che dall'importo posto in esecuzione ammontante a fr. 20'621.85 deve venire dedotto l'importo di fr. 20'127.--, per il quale, come ritenuto al precedente considerando, non è dato riconoscimento di debito, il rigetto provvisorio dell'opposizione può essere concesso unicamente per l'importo residuo di fr.

494.85 oltre interessi al 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 15 novembre 2001 (interpellazione a mezzo PE).

La sentenza pretorile va in tal senso riformata.

2. L'appello 30 gennaio 2002 __________ va quindi parzialmente accolto.

La tassa di giustizia segue la pressochè totale soccombenza della parte appellata, mentre non si assegnano indennità all'appellante, non essendo comparso all'udienza di prima sede e non avendo chiesto indennità in sede d'appello (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia:

I. L'appello 30 gennaio 2002 __________, è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 22 gennaio 2002 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:

*"1. L'istanza

19 novembre __________, è parzialmente accolta.*

*Di conseguenza l'opposizione interposta al PE n. __________ del 7/15 novembre 2001 dell'UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 494.85.-- oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2001.*

2. *La tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della __________."*

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico della __________

III. Intimazione a: - __________;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

Sezione 5.

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria