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14.2001.65 • TRAC TI 14.2001.65 Generato dall'IA

Creditor Withdrawal Renders Appeal Moot; Appellant Awarded Indemnity

Numero d'incarto 14.2001.65
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A judgment had definitively rejected an opposition to an enforcement order, but the creditor subsequently withdrew the execution proceedings before the appeal hearing on the debtor's appeal against the lower court's decision. The appellate court declared the appeal inadmissible because the creditor's withdrawal rendered the procedure moot, applying the established principle that the party causing the procedure to become objectless is deemed the losing party for cost assessment purposes, thus awarding the appellant an appeal indemnity despite the initial favorable ruling for the opposing party.

Regesto Legislator

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DTF 113 III 110 cons. 3a; Creditor Withdrawal Renders Appeal Moot; Appellant Awarded Indemnity: The appellate court declared the appeal inadmissible because the creditor's withdrawal rendered the procedure moot, applying the established principle that the party causing the procedure to become objectless is deemed the losing party for cost assessment purposes, thus awarding the appellant an appeal indemnity despite the initial favorable ruling for the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
finzione di ritiro decisione d'esecuzione opposizione tardiva opposizione interpretazione della sentenza revoca del fallimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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DTF 113 III 110 cons. 3a
Cited in the reasoning to establish the principle that the party rendering the procedure moot is considered the losing party for costs assessment, which underpins the decision on indemnity.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
DTF 113 III 110 cons. 3a

Cited in the reasoning to establish the principle that the party rendering the procedure moot is considered the losing party for costs assessment, which underpins the decision on indemnity.

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Testo completo

Incarto n. 14.2001.00065 · Lugano 27 luglio 2001 B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 maggio 2001 da

__________ patr. dall’avv. __________ contro

__________ patr. dal tutore lic.iur. __________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 10/14 maggio 2001 dell'UEF di Mendrisio;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza

20 giugno 2001 ha così deciso:

*"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo in esame è respinta in via definitiva.*

2. La tassa di giustizia in fr. 180.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 180.-- a titolo di indennità."*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 5 luglio 2001 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;

preso atto che con scritto 9 luglio 2001 il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud ha trasmesso alla scrivente Camera copia dello scritto 6 luglio 2001 con cui la parte procedente ha comunicato all'UEF di Mendrisio il ritiro dell'esecuzione in esame;

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

ritenuto che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia, mentre, avendo la procedente reso priva d'oggetto la procedura, all'escusso va assegnata un 'indennità solo di appello di fr. 100.--, __________ non essendo comparso né rappresentato in prima sede;

pronuncia:

1. L'appello 5 luglio 2001 __________, è dichiarato irricevibile.

2. Non si preleva la tassa di giustizia. Il Consorzio __________ verserà a __________ fr. 100.-- a titolo di indennità.

3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria