Appeal Dismissed as Untimely in Enforcement Order Opposition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court dismissed an appeal against a decision that provisionally rejected the objector's opposition to an enforcement order because the appeal, filed on June 20, 2001, was deemed inadmissible due to lateness. The court reasoned that the ten-day appeal period for summary proceedings began on June 8, 2001, as the day of personal receipt of the prior judgment (June 7, 2001) was excluded from the calculation under procedural rules, making the effective deadline June 18, 2001.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 cpv. 1 LALEF, Art. 131 cpv. 1 CPC, Art. 25 LALEF, art. 313 bis CPC; Appeal Dismissed as Untimely in Enforcement Order Opposition: The court reasoned that the ten-day appeal period for summary proceedings began on June 8, 2001, as the day of personal receipt of the prior judgment (June 7, 2001) was excluded from the calculation under procedural rules, making the effective deadline June 18, 2001.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive as part of the basis for the decision regarding inadmissibility, related to procedural handling.
Cited in the dispositive as part of the basis for the decision regarding inadmissibility, related to the application of summary procedure in enforcement matters.
Cited in the reasoning section preceding the dispositive, relevant to the deadline calculation for the appeal in summary proceedings, though its role in the final order is procedural.
Cited in the reasoning section preceding the dispositive, relevant to the commencement date calculation for the deadline, though its role in the final order is procedural.
Testo completo
Incarto n. 14.2001.00059 · Lugano 8 agosto 2001 EC/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 maggio 2001 da
__________ contro
__________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 6/25 aprile 2001 dell'UEF di Riviera;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Riviera con sentenza 30/31 maggio 2001 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Biasca, è respinta in via provvisoria.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 70.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 300.-- di indennità."
Sentenza dedotta in appello dall'escusso che con atto
20 giugno 2001 è insorto contro la decisione pretorile;
preso atto che nel caso di specie sono dati gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
- che la sentenza 30 maggio 2001 del Pretore del Distretto di Riviera reca il timbro d’intimazione dello stesso giorno, ma è stata data alla posta il giorno successivo;
- che secondo la ricerca postale effettuata dall’Ufficio postale di __________, commissionata su richiesta della Camera di esecuzione e fallimenti dalla Pretura del Distretto di __________, la busta raccomandata contenente la sentenza impugnata è stata personalmente ritirata da __________ allo sportello postale il 7 giugno 2001;
- che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 22 cpv. 1 LALEF);
- che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere l’8 giugno 2001, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 7 giugno 2001, giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante;
- che di conseguenza il termine per appellare è giunto a scadenza lunedì 18 giugno 2001, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e consegnato a mano alla Pretura del Distretto di Riviera il 20 giugno 2001;
- che visto l’esito e rilevati gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC, applicabile alla presente fattispecie ex art. 25 LALEF, si prescinde dalla notifica dell’atto di appello alla controparte per le osservazioni;
- che viste le peculiarità del caso in esame si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e dall’assegnare indennità;
per questi motivi,
richiamati gli art. 22 cpv. 1 e 25 LALEF; 131 cpv. 1 e art. 313 bis CPC
pronuncia: 1. L’appellazione
20 giugno 2001 __________, è irricevibile siccome tardiva.
2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario