Appeal Against Provisional Rejection of Opposition to Debt Enforcement: Misapplication of Article 22 LEF
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a Justice of the Peace decision that provisionally rejected the opposition to a debt enforcement proceeding, arguing the decision was void under Article 22 of the Federal Execution and Bankruptcy Act (LEF) because the appellant was allegedly not an administrator responsible for the debt. The appellate court determined that Article 22 LEF only applies to decisions made by execution and bankruptcy authorities under its supervision, not to judicial decisions, and since the contested ruling was issued by a Justice of the Peace (a judicial authority), the appeal requesting annulment under Article 22 LEF was misdirected; therefore, the court ordered the matter to be officially transmitted to the competent Civil Court of Cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 LEF, Art. 5 LOG, Art. 126 cpv. 1 CPC; Appeal Against Provisional Rejection of Opposition to Debt Enforcement: Misapplication of Article 22 LEF: The appellate court determined that Article 22 LEF only applies to decisions made by execution and bankruptcy authorities under its supervision, not to judicial decisions, and since the contested ruling was issued by a Justice of the Peace (a judicial authority), the appeal requesting annulment under Article 22 LEF was misdirected; therefore, the court ordered the matter to be officially transmitted to the competent Civil Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe provision cited in the reasoning about transferring the appeal to the competent authority (CCC) is the basis for the final order transferring the instance.
Although discussed, this article was not the basis for the final order, which was a referral due to incompetence, not an application of Art. 22 LEF itself.
Testo completo
Incarto n. 14.2001.00048 · Lugano 21 giugno 2001 /B/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 marzo 2001 da
__________ contro
__________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio;
sulla quale istanza il Giudice di pace __________ con decisione 26 aprile 2001 ha così deciso:
*"1. L'istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è respinta in via provvisoria per fr. 165.90 oltre interessi al 5% dal 1/10/2000 e fr. 30.-- di spese esecutive e fr. 40.-- spese di notifica.*
2. La tassa di giustizia di fr. 55.-- da anticipare dalla parte istante, è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte fr. 80.-- di indennità."*
Contro la sentenza si è aggravata l'avv. __________, chiedendone l'annullamento ex art.
22 LEF e rilevando di non essere mai stata amministratrice della __________;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che l'avv. __________ chiede a questa Camera l'annullamento della predetta sentenza ex art. 22 LEF;
che ex art. 22 LEF sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell'interesse pubblico o nell'interesse di persone che non sono parte nel procedimento e che l'autorità di vigilanza constata d'ufficio la nullità anche quando la decisione non sia stata impugnata;
che l'art. 22 LEF non è applicabile contro decisioni giudiziarie, bensì unicamente nell'ambito di decisioni emanate da organi d'esecuzione e fallimento sottoposti alla vigilanza della scrivente Camera (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 6 ad art. 22);
che ex art. 5 LOG il giudice di pace conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause il cui valore determinabile non ecceda la somma di fr. 2'000.--, comprese quelle a procedura sommaria ed accelerata previste dalla legge federale sull'esecuzione e sul fallimento;
che quando un atto è presentato a un’autorità giudiziaria incompetente, questa d’ufficio, lo trasmette subito all’autorità giudiziaria competente e ne dà comunicazione alla parte che lo ha inoltrato (art. 126 cpv. 1 CPC);
che di conseguenza l'istanza di annullamento di una decisione del Giudice di pace __________, presentata dall'avv. __________ a questa Camera, à trasmessa d’ufficio alla CCC;
pronuncia:
1. L'istanza di annullamento 17 maggio 2001 dell'avv. __________, è trasmessa d’ufficio alla CCC.
2. Non si preleva la tassa di giustizia.
3. Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria