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14.2001.44 • TRAC TI 14.2001.44 Generato dall'IA

Bankruptcy Recognition Procedure Inapplicable to Federal Enforcement Acts

Numero d'incarto 14.2001.44
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An administrative office sought a formal recognition (delibazione) of a bankruptcy decree issued by a court in another canton for the purpose of inscription in the local commercial and real estate registers. The court found the request inadmissible because the federal enforcement law governing bankruptcy dictates that the bankruptcy declaration must be communicated directly to the relevant registration offices for inscription, and such administrative acts arising from federal execution law are not considered civil judgments requiring a cantonal recognition procedure.

Regesto Legislator

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Art. 4 LEF, Art. 176 LEF, Art. 24 LEF, Art. 510 CPC, Art. 176 cpv. 2 LEF, 510 CPC; Bankruptcy Recognition Procedure Inapplicable to Federal Enforcement Acts: The court found the request inadmissible because the federal enforcement law governing bankruptcy dictates that the bankruptcy declaration must be communicated directly to the relevant registration offices for inscription, and such administrative acts arising from federal execution law are not considered civil judgments requiring a cantonal recognition procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
decreto del Consiglio di Stato riconoscimento e esecuzione massa fallimentare sentenza civile procedura di registrazione registro dello stato civile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 176 LEF

This article governed the substantive requirement (or lack thereof) for the delibation request regarding the bankruptcy declaration, which led to the decision being declared inadmissible.

art. 4 LEF

This article was cited as part of the relevant legal framework governing the context of the assistance requested by the Lucerne court.

510 CPC

This procedural article concerning the recognition of sister-canton civil judgments was determined to be inapplicable to the federal bankruptcy declaration, justifying the inadmissibility ruling.

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Testo completo

Incarto n. 14.2001.00044 · Lugano 21 maggio 2001/FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Rusca

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sull'istanza 8 maggio 2001 di delibazione del decreto di fallimento 2 maggio 2001 dell'Amtsgericht Luzern-Land (Cantone Lucerna) presentata da

Ufficio dei registri, Mendrisio

in materia di iscrizione nel registro di commercio e di menzione nel registro fondiario della declaratoria di decozione pronunciata nei confronti di

__________

considerato in fatto e in diritto

che con decreto 2 maggio 2001 l'Amtsgericht Luzern-Land, quale giudice del fallimento, ha pronunciato il fallimento della ditta __________ richiedendo all'UEF di Mendrisio assistenza ex art. 4 LEF per procedere all'iscrizione della declaratoria di decozione nel registro di commercio del Distretto di Mendrisio e, se del caso, alla sua menzione nel registro fondiario del Distretto di Mendrisio

che l'UEF di Mendrisio ha trasmesso la comunicazione all'Ufficio dei registri del Distretto di Mendrisio affinché proceda agli incombenti ex art. 176 LEF

che l'Ufficio dei registri del Distretto di Mendrisio ha formulato a questa Camera con atto 8 maggio 2001 istanza di delibazione del decreto di fallimento 2 maggio 2001 dell'Amtsgericht Luzern-Land

che ex art. 176 cpv. 1 n. 1 LEF il giudice comunica senza indugio agli uffici d'esecuzione, agli uffici dei fallimenti, al registro di commercio e al registro fondiario la dichiarazione di fallimento per gli incombenti di rito

che il diritto esecutivo federale si attua anche facendo ricorso diretto ad altre autorità oltre agli organi tipici (ufficio d'esecuzione e ufficio dei fallimenti) e a quelli atipici (amministrazione fallimentare speciale, prima assemblea dei creditori nel fallimento, seconda assemblea dei creditori nel fallimento, assemblea dei creditori nel concordato nella procedura di fallimento, commissario del concordato, delegazione dei creditori nel concordato con abbandono dell'attivo e liquidatore nel concordato con abbandono dell'attivo)

che siffatti organi ausiliari, pur non partecipando in senso proprio all'esecuzione forzata, hanno l'obbligo di collaborare quando se ne realizzino i presupposti

che tra gli organi ausiliari vi sono anche gli uffici del registro fondiario e gli uffici del registro di commercio, oltre ai funzionari postali e comunali (per comunicazioni e notificazioni), agli organi di polizia cantonale e comunale e agli stabilimenti di deposito ex art. 24 LEF e 29 LALEF

che per il principio di celerità che informa il diritto esecutivo federale e avuto riguardo alla competenza federale esclusiva in materia di legislazione sulla procedura esecutiva per debiti e sui fallimenti non può darsi normativa cantonale di delibazione in sede di attuazione della LEF

che nello stesso senso va peraltro il diritto processuale civile cantonale che all'art.

510 CPC non interferisce nella sfera del diritto esecutivo federale, ma si limita a disciplinare il riconoscimento delle sentenze civili di tribunali confederati, per i quali impone un giudizio di delibazione che de lege ferenda sarebbe forse opportuno ripensare (cfr., in senso convergente, __________, Delibazione di provvedimenti cautelari ordinati da giudici di altri Cantoni: sulla procedura applicabile e su sentenze recenti del Tribunale di appello, in: Il Ticino e il diritto, Collana blu CFPG vol. 2, Lugano 1997, p. 42-44)

che sono sentenze civili quelle che risolvono una disputa di diritto civile, tra cui non rientra in tutta evidenza il giudizio di diritto esecutivo federale di dichiarazione del fallimento, con contestuale ordine di iscrizione diretto ad opera del giudice del fallimento nel registro di commercio, come pure della menzione nel registro fondiario in conformità dell'art. 176 cpv. 2 LEF

che le richieste iscrizioni si operano pertanto ope legis senza che occorra il giudizio di delibazione

che l'istanza di delibazione deve di conseguenza essere dichiarata irricevibile

che viste le peculiarità della fattispecie si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia

richiamati in particolare gli art. 4 e 176 LEF; 510 CPC

PRONUNCIA

1. L'istanza

8 maggio 2001 dell'Ufficio dei registri di Mendrisio di delibazione del decreto di fallimento 2 maggio 2001 dell'Amtsgericht Luzern-Land riferito alla ditta __________, è irricevibile.

2. Non si preleva la tassa di giustizia.

3. Intimazione: __________

Comunicazione: Amtsgericht Luzern-Land, Lucerna

UEF di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria