Debtor v. Creditor (Payment Deferral in Bankruptcy Proceedings)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed a judgment declaring bankruptcy, arguing that prior to the declaration, the creditor had verbally agreed to a payment deferral based on the debtor's proposal to cede a claim of 15,000 currency units. The appellate court overturned the bankruptcy declaration because a written communication from the creditor, submitted during the appeal proceedings as a new fact occurring before the initial decision, sufficiently proved that a payment deferral had been granted, which, under the relevant statute, mandates the rejection of the bankruptcy application.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 190 cpv. 1 cifra, Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF, Art. 174 LEF, Art. 172 n. 3 LEF; Debtor v. Creditor (Payment Deferral in Bankruptcy Proceedings): The appellate court overturned the bankruptcy declaration because a written communication from the creditor, submitted during the appeal proceedings as a new fact occurring before the initial decision, sufficiently proved that a payment deferral had been granted, which, under the relevant statute, mandates the rejection of the bankruptcy application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis for annulling the bankruptcy judgment based on new evidence concerning a payment extension.
Cited in the preamble to the operative part as the substantive rule governing the rejection of a bankruptcy application when the debtor proves a payment extension was granted.
Applied to determine that the lower court's court fee is charged to the appellant.
Applied to rule on the non-assignment of costs for legal representation (ripetibili).
Testo completo
Incarto n. 14.2001.00004 · Lugano 22 gennaio 2001 B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta assente)
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 28 agosto 2000 presentata da
__________ contro
__________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza
2 gennaio 2001 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento senza preventiva esecuzione di __________, a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. omissis".
Sentenza dedotta tempestivamente in appello il 9 gennaio 2001 da __________
che ne postula l'annullamento;
rilevato che il 10 gennaio 2001 la __________ ha inoltrato un suo scritto;
richiamato il decreto presidenziale 11/12 gennaio 2001 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 28 agosto 2000 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ senza preventiva esecuzione ex art. 190 cpv. 1 cifra 2 LEF.
B. All'udienza di contraddittorio del 13 dicembre 2000 nessuno è comparso.
C. L'appellante adduce di avere ottenuto una dilazione di pagamento prima della declaratoria di fallimento, producendo una sua lettera 28 dicembre 2000 (doc. B) indirizzata alla __________, con la quale ha proposto alla creditrice di cederle un suo credito di fr. 15'000.-- e contemporaneamente le ha chiesto la sospensione del fallimento. Con il suo scritto 10 gennaio 2001 la __________ ha comunicato che con lettera 28 dicembre 2000 la debitrice le ha effettivamente proposto la cessione dell'importo di fr. 15'000.-- e le ha chiesto di sospendere il fallimento. La __________ ha confermato che lo stesso giorno ha accettato verbalmente le proposte della debitrice, ma che a causa di un disguido non ha informato la Pretura dell'accordo.
Considerato
In diritto:
1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L'appellante ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di avere ottenuto una dilazione prima della declaratoria di fallimento
A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Lo scritto 10 gennaio 2001 della __________ costituisce prova sufficiente della concessione di una dilazione di pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
2. La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 172 e 174 LEF
pronuncia
I. L'appello
9 gennaio 2001 della __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
"1. La dichiarazione di fallimento 2 gennaio 2001 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA 2000.00626, nei confronti della __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.
3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________ "
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente: La segretaria: