Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2001.34 • TRAC TI 14.2001.34 Generato dall'IA

Creditor's Provisional Rejection of Enforcement Objection Denied Due to Debtor's Lack of Passive Standing

Numero d'incarto 14.2001.34
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor sought the provisional rejection of an objection to an enforcement order for a significant sum based on a certificate of insufficient assets, which the lower court denied because the objected debtor lacked passive standing, as the certificate indicated a different entity as the debtor. The appellate court upheld the lower court's decision, first ruling that the omission of appeal remedies in the lower court's civil judgment was not a formal defect, and second confirming that the debtor clearly lacked passive standing because the title of debt explicitly named another party as the obligor, thus affirming the rejection of the request and imposing the appeal costs on the appellant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 285 cpv. 2 CPC, art. 313 bis CPC; Creditor's Provisional Rejection of Enforcement Objection Denied Due to Debtor's Lack of Passive Standing: The appellate court upheld the lower court's decision, first ruling that the omission of appeal remedies in the lower court's civil judgment was not a formal defect, and second confirming that the debtor clearly lacked passive standing because the title of debt explicitly named another party as the obligor, thus affirming the rejection of the request and imposing the appeal costs on the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione al precetto esecutivo legittimazione a ricorrere autorizzazione all’esecuzione sentenza civile attestato di carenza beni annullamento della dichiarazione di fallimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 313 bis CPC

This procedural rule was used to allow dispensing with the notification of the appeal to the counterparty.

art. 285 cpv. 2 CPC

Although cited in the reasoning regarding the formal validity of the lower court decision, it does not appear in the dispositive orders.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2001.00034 · Lugano 22 maggio 2001 B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Rusca

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 aprile 2001 da

__________ Contro

__________ patr. dall avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 15/16 novembre 2000 dell'UEF di Locarno;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza 15 marzo 2001 ha così deciso:

"1. L'istanza è respinta.

2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 100.-- sono a carico della parte istante, che rifonderà all'escusso fr. 200.-- per ripetibili."

Sentenza dedotta in appello dal procedente;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

che con PE n. __________ del 15/16 novembre 2000 __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 154'835.75 oltre interessi al 5% dal 9 gennaio 1981, indicando quale titolo di credito: "Attestato carenza beni di fr. 154'835.75 emesso il 09.01.1981 dall'Ufficio di esecuzione di Thun. __________: __________. Darlehen vom 31.12.1973 fr. 100'000.--; 01.02.1974 fr. 80'000.--; Rest Jahrezinse 1974/1975/1976/ fr. 15'254.--";

che interposta opposizione il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore;

che con sentenza 15 marzo 2001 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha respinto l'istanza per carenza di legittimazione passiva dell'escusso, l'attestato di carenza di beni doc. A, emesso dal Konkursamt di __________ a favore di __________ - che l'ha poi ceduto al qui procedente -, essendo stato rilasciato a carico della debitrice __________ di __________n;

che con il suo atto di appello __________ lamenta la mancante indicazione nella sentenza pretorile dei rimedi di diritto;

che contrariamente a quanto vale - in linea di principio - nell'ambito del diritto pubblico, nel diritto civile l'indicazione dei rimedi di diritto non rappresenta presupposto formale della sentenza ai sensi dell'art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC TI, ad art. 285 N. 22 e ad art. 308 N. 3);

che pertanto la sentenza impugnata è formalmente valida;

che siffatto orientamento vale anche in sede esecutiva in materia di rigetto;

che in via abbondanziale va rilevato che la decisione pretorile merita conferma, la carenza di legittimazione passiva dell'escusso essendo di tutta evidenza, dall'attestato di carenza di beni risultando infatti debitrice la ____________________ e non __________;

che in casu si può prescindere ex art. 313 bis CPC dalla notifica dell'atto d'appello a controparte;

che la tassa di giustizia va posta a carico del procedente, rilevato che il gravame in oggetto è al limite del temerario;

pronuncia

1. L'appello

14 aprile 2001 __________ n, è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 150.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria