Withdrawal of Appeal Against Enforcement Order Rejection
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought the provisional rejection of an opposition filed against an enforcement order, following a lower court decision that dismissed their initial request. The appellant subsequently withdrew the appeal after learning through the press that the debtor entity intended to cease operations shortly, leading the appellate court to strike the appeal from the record due to the withdrawal occurring before the opposing party filed observations, and consequently decided not to assess court fees or award compensation, considering the specific circumstances of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 OTLEF; Withdrawal of Appeal Against Enforcement Order Rejection: The appellant subsequently withdrew the appeal after learning through the press that the debtor entity intended to cease operations shortly, leading the appellate court to strike the appeal from the record due to the withdrawal occurring before the opposing party filed observations, and consequently decided not to assess court fees or award compensation, considering the specific circumstances of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAMentioned in the reasoning regarding the non-assignment of an indemnity due to the withdrawal of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 14.2001.00029 · Lugano 17 aprile 2001 EC/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 gennaio 2001 da
__________ contro
__________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 27 novembre 2000/8 gennaio 2001 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 16 marzo 2001 ha così deciso dopo aver appreso dalla stampa che la dita escussa "intende chiudere i battenti entro la fine di agosto 2001";
*“1. L’istanza è respinta.*
2.*La tassa di giustizia in fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico.”*
Sentenza dedotta in appello da __________ con atto 23 marzo 2001;
preso atto che con scritto 2 aprile 2001 l’appellante ha dichiarato di ritirare l’appellazione dopo aver appreso dalla stampa che la dita escussa "intende chiudere i battenti entro la fine di agosto 2001;
considerato che il ritiro dell’appellazione è avvenuto prima che la __________ avesse presentato le proprie osservazioni e che pertanto non vi è la necessità di assegnarle un’indennità ex art. 62 OTLEF;
considerate le peculiarità del caso in esame si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia;
decreta:
1. L’appello 23 marzo 2001 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario