Debtor v. Creditor (Annulment of Bankruptcy Decree Due to Incompetent Prior Enforcement Order)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed the decision of the lower court declaring bankruptcy following a creditor's request based on an undisputed debt. The appellate court accepted the appeal and annulled the bankruptcy judgment because the prerequisite bankruptcy order (comminatoria) issued by an enforcement office was itself annulled on appeal as having been issued by an incompetent authority (*ratione loci*), which constituted a new, relevant fact occurring prior to the first-instance decision that was not brought to the lower court's attention. Consequently, the failure to meet the requirement of a valid initial enforcement order mandated the annulment of the subsequent bankruptcy decree pursuant to the relevant statute allowing review based on such prior facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 166 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF, Art. 174 LEF; Debtor v. Creditor (Annulment of Bankruptcy Decree Due to Incompetent Prior Enforcement Order): The appellate court accepted the appeal and annulled the bankruptcy judgment because the prerequisite bankruptcy order (comminatoria) issued by an enforcement office was itself annulled on appeal as having been issued by an incompetent authority (*ratione loci*), which constituted a new, relevant fact occurring prior to the first-instance decision that was not brought to the lower court's attention. Consequently, the failure to meet the requirement of a valid initial enforcement order mandated the annulment of the subsequent bankruptcy decree pursuant to the relevant statute allowing review based on such prior facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was the legal basis used to annul the first instance decision declaring the bankruptcy.
Cited in the reasoning section regarding the allocation of court fees for the appeal, which is reflected in the dispositive regarding costs.
Cited in the reasoning section regarding the decision not to award indemnities, which is reflected in the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 14.2001.00017 · Lugano 29 marzo 2001 /B/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 8 dicembre 2000 presentata da
__________ contro
__________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 30 gennaio 2001 ha così deciso:
*"1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da martedì 30 gennaio 2001 alle ore 14.00.*
2./3./4. Omissis"*
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che ne postula l'annullamento;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
richiamata l'ordinanza presidenziale 8/9 febbraio 2001 che ha accordato all'appello
effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 8 dicembre 2000 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 26'631.75 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 17 gennaio 2001 __________ ha confermato l'esistenza del debito nei confronti della creditrice.
C. Il 30 gennaio 2001 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da quello stesso giorno.
Con tempestivo atto d'appello 6 febbraio 2001 il debitore ha postulato l'annullamento del pronunciato pretorile, sostenendo la nullità della comminatoria di fallimento emessa l'8 novembre 2000 dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, il quale, secondo l'appellante era incompetente, avendo egli trasferito il suo domicilio per il 1. novembre 2000 da __________ a __________.
Considerato
In diritto:
1.a) Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima sede.
b) Ex art. 166 LEF decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della comminatoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato.
Con sentenza 14 marzo 2001 (inc. VIG 15.2001.49) questa Camera, quale Autorità di vigilanza, ha annullato la comminatoria di fallimento 8/14 novembre 2000 emessa dall'UEF di Mendrisio nell'esecuzione in oggetto n. __________ promossa contro __________ dalla Fondazione __________ __________, essendo stata emessa da un ufficio incompetente ratione loci. Trattasi di un fatto nuovo verificatosi anteriormente alla decisione di prima sede e non portato a conoscenza del primo giudice (pseudonovum), il fallimento essendo stato pronunciato nonostante il presupposto di una valida comminatoria di fallimento non risultasse già allora adempiuto: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
2. La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante che ha omesso di portare a conoscenza del primo giudice gli elementi decisivi per il giudizio (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante per lo stesso motivo.
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 174 LEF
pronuncia:
I. L'appello 6 febbraio 2001 __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
*"1. La dichiarazione di fallimento del
30 gennaio 2001 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2000.00888, nei confronti di __________, è annullata.*
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.*
3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."*
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria