Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2001.101 • TRAC TI 14.2001.101 Generato dall'IA

Debtor v. Creditor: Reversal of Bankruptcy Order Based on Proof of Prior Debt Extinguishment

Numero d'incarto 14.2001.101
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A lower court declared bankruptcy against a debtor based on an application filed by a creditor, despite the debtor subsequently appealing and presenting evidence—specifically receipts confirmed by the creditor—that the debt, including interest and costs, had been fully settled the day before the bankruptcy ruling. The appellate court reasoned that under relevant law, a bankruptcy application must be rejected if the debtor proves the debt has been extinguished, and new facts occurring prior to the first instance decision are admissible on appeal; therefore, the documentary evidence confirming prior payment was sufficient grounds to overturn the initial bankruptcy order.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 174 LEF, Art. 172 LEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF; Debtor v. Creditor: Reversal of Bankruptcy Order Based on Proof of Prior Debt Extinguishment: The appellate court reasoned that under relevant law, a bankruptcy application must be rejected if the debtor proves the debt has been extinguished, and new facts occurring prior to the first instance decision are admissible on appeal; therefore, the documentary evidence confirming prior payment was sufficient grounds to overturn the initial bankruptcy order.

Parole chiave

Generato dall'IA
estinzione del debito annullamento della dichiarazione di fallimento concordato nel fallimento compensazione nel fallimento prova di pagamento procedura di fallimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 174 LEF

Cited in the pronouncement (Section I, point 1) to justify the annulment of the bankruptcy declaration because the debt was proven to be extinguished.

Art. 172 LEF

Cited in the final pronouncement preamble as a relevant legal basis, although the specific application appears to be via Art. 174 LEF for the annulment.

Art. 49 OTLEF

Cited in the consideration section regarding costs, implying its application to the costs imposed in the dispositive (Section I, point 2).

Art. 62 cpv. 1 OTLEF

Cited in the consideration section regarding costs, justifying why no compensation (indennità) was awarded in the dispositive.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2001.00101 · Lugano 6 febbraio 2002 /B/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 20 settembre 2001 presentata da

__________ contro

__________ patr. dall’avv. __________

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 13 novembre 2001 ha così deciso:

*"1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.*

2./3./4. *Omissis".*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 22 novembre 2001 ne postula l'annullamento;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

richiamato il decreto presidenziale 26/28 novembre 2001 di concessione dell'effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A. Con istanza 20 settembre 2001 __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 10'705.50 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All'udienza di contraddittorio del 31 ottobre 2001 nessuna delle parti è comparsa.

C. Il 13 novembre 2001 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.

D. Con atto di appello 22 novembre 2001 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile, adducendo di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento e producendo una ricevuta emessa il 12 novembre 2001 dalla __________, con cui viene confermato il pagamento di fr. 10'905.50. Con scritto 21 novembre 2001 la creditrice ha poi confermato che il predetto importo copre sia il debito che gli interessi e le spese e che l'esecuzione in oggetto è da ritenersi saldata (doc. C e D).

Considerato

In diritto:

1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.

Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

L'appellante ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questi documenti costituiscono prova sufficiente dell'avvenuto pagamento dell'importo dedotto in esecuzione ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

2. La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 172 e 174 LEF

pronuncia:

I. L'appello 22 novembre 2001 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:

*"1. La dichiarazione di fallimento 13 novembre 2001 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA. 2001.00632, nei confronti di __________, è annullata.*

2. *La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.*

3. *Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."*

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,

Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria