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14.2001.00054 • TRAC TI 14.2001.00054 Generato dall'IA

Appeal on Provisional Rejection of Opposition to Enforcement Based on Unofficial Creditor Listing in Balance Sheet

Numero d'incarto 14.2001.00054
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appellate court considered an appeal against a lower court decision that provisionally rejected an opposition to an enforcement action for payment, which was based on an entry in the debtor's approved 2000 financial statement listing the claimant as a creditor. The court reasoned that under the relevant statute concerning provisional rejection based on a recognized debt via private writing, a corporate balance sheet, even if approved by the shareholders, serves an internal accounting purpose and does not constitute a recognition of debt toward a third-party creditor whose claim is merely listed, especially when the creditor did not have an official role before the approval and the purpose of the approval is related to profit calculation and discharge of management, not external debt acknowledgment. Therefore, the appeal was granted, overturning the provisional rejection of the opposition.

Regesto Legislator

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Art. 82 cpv. 1 LEF, Art. 959 CO, Art. 82 LEF, art. 698 CO, art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF; Appeal on Provisional Rejection of Opposition to Enforcement Based on Unofficial Creditor Listing in Balance Sheet: The court reasoned that under the relevant statute concerning provisional rejection based on a recognized debt via private writing, a corporate balance sheet, even if approved by the shareholders, serves an internal accounting purpose and does not constitute a recognition of debt toward a third-party creditor whose claim is merely listed, especially when the creditor did not have an official role before the approval and the purpose of the approval is related to profit calculation and discharge of management, not external debt acknowledgment. Therefore, the appeal was granted, overturning the provisional rejection of the opposition.

Parole chiave

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credito in esecuzione bilancio decisione d'esecuzione pagamento provvisorio debito sociale diritto all'utile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 LEF

This provision concerning provisional rejection of opposition was the core subject matter being reviewed, leading to the rejection of the initial request (item 1.1.1).

art. 698 CO

Cited in the formal recital before the ruling, relating to the purpose of approving company accounts, which was central to the substantive analysis.

art. 959 CO

Cited in the formal recital before the ruling, relating to the principles of truth, completeness, and clarity in preparing company accounts.

art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

These articles determine the allocation of court costs and indemnities based on the outcome of the appeal (items 1.1.2 and 2).

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Testo completo

Incarto n. 14.2001.00054 · Lugano 20 agosto 2001 /CJ/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretario: · Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 aprile 2001 da

__________ contro

__________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ all’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano promossa dalla __________ per il pagamento di fr. 74'625,70 oltre interessi e spese (cfr. doc. H);

vista la sentenza 28 maggio 2001 (inc. EF.__________) della Pretore di Lugano, Sezione 5, che accoglie la suddetta istanza e respinge pertanto in via provvisoria l’opposizione al summenzionato precetto esecutivo;

preso atto dell’appello 1. giugno 2001 di __________ nonché delle osservazioni 26 giugno 2001 della controparte;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che ex art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione;

che la nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile;

che nel caso di specie l’istante fonda la domanda di rigetto dell’opposizione sul bilancio per l’anno 2000 dell’escussa che alla voce relativa ai passivi indica l’importo posto in esecuzione, con la dicitura “Creditore __________ fr. 74'625,70” (doc. B, p. 3), bilancio firmato dall’allora amministratore unico, dott. __________ (cfr. doc. C e C1), e approvato dall’assemblea generale ordinaria del 22 febbraio 2001 (doc. D);

che l’escussa rileva a giusto titolo che secondo la giurisprudenza di questa Camera (cfr. Rep. 1975, p. 308), condivisa dalla dottrina (cfr. Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 71 ad art. 82), il bilancio di una società anonima, anche se approvato dall’assemblea degli azionisti, ha una funzione prettamente interna alla società, per cui non può costituire riconoscimento di debito della società nei confronti di un terzo il cui credito figura a bilancio;

che Staehelin (op. cit., loc. cit.) precisa che ciò vale anche se il bilancio è stato consegnato al creditore per informazione;

che l’escutente allega tuttavia che il caso in esame sarebbe fondamentalmente diverso da quello citato dalla controparte;

che l’escussa avrebbe infatti incaricato la procedente di compiti spettanti al consiglio di amministrazione, ovvero la tenuta della contabilità, l’allestimento del conto annuale e la gestione corrente degli affari;

che, aggiunge la __________., il bilancio 2000 dal quale risulta il credito posto in esecuzione è stato allestito dalla stessa procedente e sottoposto all’amministratore unico, all’ufficio di revisione ed all’assemblea degli azionisti, i quali l’hanno approvato senza riserva, eccezione o condizione alcuna;

che l’istante è nell’errore se crede di non dover essere considerata quale terzo nella relazione tra l’amministratore e la società, poiché essa non rivestiva alcuna carica ufficiale nella società prima dell’assemblea del 22 febbraio 2001 (cfr. doc. C, D ad 6 e L);

che d’altronde l’assemblea generale di __________ ha dato discarico soltanto all'amministratore unico e non all’istante;

che già per questo motivo è escluso che si possa ammettere un riconoscimento da parte dell’escussa del credito della procedente (in tal senso, cfr. Staehelin, op. cit, n. 9, 70 e 71 ad art. 82);

che inoltre l’approvazione dei conti della società non ha per scopo il riconoscimento dei debiti della società nei confronti dei terzi bensì soltanto l’accettazione delle basi per il calcolo dell’utile sociale e la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili (tantièmes) (art. 698 n. 4 CO), nonché il discarico all’amministrazione per il suo operato (cfr. art. 698 n. 5 CO);

che al massimo ci si potrebbe chiedere se la decisione di approvazione dei conti costituisce o no un titolo di rigetto per l’amministratore facente valere una pretesa relativa a tantièmes (ragionamento ammesso per la pretesa dell’azionista al versamento del dividendo previsto, cfr. Staehelin, op. cit., n. 140 ad art. 82, con rif.);

che nel caso di specie il credito della procedente non ha certamente il carattere di partecipazione agli utili, dato che nel 2000 la società escussa ha subito pesanti perdite (cfr. doc. E, p. 2);

che, è vero, il bilancio, e più generalmente i conti della società commerciale, devono essere allestiti nel rispetto dei principi di verità, completezza e chiarezza (cfr. art. 959 CO), non soltanto nell’interesse degli azionisti ma pure dei lavoratori, dei creditori e dei debitori dell’impresa (cfr. DTF 101 IV 57, cons. 1c);

che lo scopo di tale norma è tuttavia unicamente informativo;

che il terzo che ha subito un danno per essersi fondato in buona fede sul bilancio di una società può tutt’al più agire in responsabilità contro la stessa o contro i suoi organi oppure denunciare penalmente il loro comportamento;

che né il doc. B né il doc. D costituiscono pertanto un valido titolo di rigetto, nemmeno messi in relazione con i doc. A (estratto di conto), F e G (richiami di pagamento), P-AG (fatture) che sono tutti documenti provenienti dalla stessa istante;

che dai doc. AH-AO – tra i quali solo il doc. AM, peraltro ininfluente nella causa in esame, è firmato da persona abilitata a rappresentare l’escussa – non emerge neanche alcun riconoscimento di debito;

che l’appello 1. giugno 2001 di __________ va quindi accolto;

che le spese e le indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Richiamati gli art. 82 LEF, 698 e 959 CO nonché la vigente OTLEF

pronuncia: 1. L’appello

1. giugno 2001 di __________ è accolto.

1.1. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza 28 maggio 2001 (inc. EF.__________) della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, sono riformati come segue:

1. L’istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia in fr. 180.-- è posta a carico della __________ che rifonderà a __________ fr. 300.-- a titolo di indennità.

2. La tassa di giustizia di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico della __________ che rifonderà a __________fr. 800.-- a titolo di indennità.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario