Bankruptcy Annulment Based on Pre-Judgment Debt Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed the lower court's bankruptcy ruling, asserting they had settled the debt—for which bankruptcy was sought—prior to the judgment date, providing a postal receipt dated December 12, 2000, proving payment of the exact claimed amount of CHF 1,743.35, while the creditor subsequently confirmed withdrawal of the bankruptcy request. The appellate court reasoned that under relevant statute, bankruptcy must be rejected if the debtor proves debt extinguishment with documents, and since the appeal permitted the introduction of this new fact—which occurred before the first instance decision—the documented payment sufficiently proved the debt was cleared before the declaration, necessitating the annulment of the bankruptcy order pursuant to the law allowing review of bankruptcy decisions based on facts arising prior to the initial ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF; Bankruptcy Annulment Based on Pre-Judgment Debt Settlement: The appellate court reasoned that under relevant statute, bankruptcy must be rejected if the debtor proves debt extinguishment with documents, and since the appeal permitted the introduction of this new fact—which occurred before the first instance decision—the documented payment sufficiently proved the debt was cleared before the declaration, necessitating the annulment of the bankruptcy order pursuant to the law allowing review of bankruptcy decisions based on facts arising prior to the initial ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for annulling the bankruptcy judgment based on a subsequent fact (payment before the declaration).
Cited for imposing the first instance judicial fee on the appellant.
Cited for deciding not to award legal costs (ripetibili).
Testo completo
Incarto n. 14.2001.00003 · Lugano 16 gennaio 2001 C/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 26 ottobre 2000 presentata da
__________ contro
__________ patr. dall’avv. __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 gennaio 2001 ha così deciso:
*"1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da martedì 2 gennaio 2001 alle ore 14.00.*
2./3./4. *Omissis".*
Sentenza dedotta tempestivamente in appello l’8 gennaio 2001 da __________ che ne ha postulato l'annullamento;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 26 ottobre 2000 __________ ha chiesto il fallimento di __________ per complessivi fr. 1'743.35.
B. All'udienza di contraddittorio del 29 novembre 2000 nessuna delle parti è comparsa.
C. Il
2 gennaio 2001 la Pretore di Lugano ha pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da martedì 2 gennaio 2001 alle ore 14.00.
D. Con tempestivo atto d’appello 8 gennaio 2001 __________ ha postulato la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile, adducendo di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento e producendo una ricevuta postale datata 12 dicembre 2000 da cui risulta il versamento a favore della __________, di fr. 1'743.35 (doc. C) pari all’importo per il quale l’istante ha chiesto il fallimento dell’appellante.
E. Con scritto 8 gennaio 2001 __________ ha comunicato di ritirare la domanda di fallimento perché la debitrice ha pagato l’importo in esecuzione.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese è stato estinto. Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L'appellante ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub D. Questo documento costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento dell’importo dedotto in esecuzione ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
2. La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF). Non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 1 OTLEF). Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L'appello
8 gennaio 2001 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
"1. *La dichiarazione di fallimento del 2 gennaio 2001 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.2000.00768, nei confronti di __________, è annullata.*
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.––, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.*
3. *Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________.*
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, da anticipare dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario