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14.2000.95 • TRAC TI 14.2000.95 Generato dall'IA

Creditor Enforcement Order vs. Debtor Indemnity Claim and Appeal Inadmissibility

Numero d'incarto 14.2000.95
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the final rejection of an objection against an enforcement order based on two final court decisions awarding the debtor specific indemnities totaling a precise amount, leading a lower court to grant the request and reject the objection definitively. The debtor, through their stepdaughter, appealed, citing inability to attend the hearing due to health issues and insufficient time to secure local counsel. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible primarily because the stepdaughter lacked the requisite legal representation standing, and alternatively, found the appeal substantively baseless because the lower court had granted adequate time for securing counsel and explicitly warned against further continuances in the summary procedure, thereby not violating the right to be heard, especially since the appeal raised none of the specific statutory objections permissible in such summary enforcement proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 64 CPC, Art. 65 CPC, Art. 29 Cost, art. 80/81 LEF, OTLEF; Creditor Enforcement Order vs. Debtor Indemnity Claim and Appeal Inadmissibility: The debtor, through their stepdaughter, appealed, citing inability to attend the hearing due to health issues and insufficient time to secure local counsel. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible primarily because the stepdaughter lacked the requisite legal representation standing, and alternatively, found the appeal substantively baseless because the lower court had granted adequate time for securing counsel and explicitly warned against further continuances in the summary procedure, thereby not violating the right to be heard, especially since the appeal raised none of the specific statutory objections permissible in such summary enforcement proceedings.

Parole chiave

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decisione d'esecuzione opposizione tardiva legittimazione a ricorrere diritto legale diritto di essere sentito procedura di fallimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 64 CPC

Cited as part of the basis for declaring the appeal inadmissible (irricevibile).

art. 80/81 LEF

Cited as part of the basis for the rejection of the appeal on the merits (though the appeal was declared inadmissible).

OTLEF

Cited as the basis for determining costs (tassa di giustizia).

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Testo completo

Incarto n. 14.2000.00095 · Lugano 7 dicembre 2000 /B/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 14 dicembre 1999 da

__________ patr. dall’avv. __________ contro

__________ rappr. da __________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 26 /27 ottobre 1999 dell'UEF di __________;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di __________ con sentenza 7 settembre 2000 ha così deciso:

*"1. L'istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, __________, è respinta in via definitiva per fr. 16'007.70 oltre interessi al 5% dal 10.9.99 e fr. 100.-- di spese esecutive.*

2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 210.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 300.-- di indennità."*

Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la figliastra dell'escussa con atto 18 settembre 2000.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con PE n. __________del 26/27 ottobre 19999 il dr. __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 16'007.70 oltre interessi al 5% dal 10 settembre 1999 e che avendo l'escussa interposto opposizione, il creditore ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore, fondando la sua pretesa su due decisioni 17 settembre 1998 risp. 23 febbraio 1999 del Bezirksgericht __________ risp. dell'Obergericht des Kantons __________ (doc. _), cresciute in giudicato, con cui l'escussa è stata condannata a pagare al procedente indennità di fr. 10'387.50 risp. di fr. 4'600.-- oltre l'IVA al 6.5% risp. 7.5%, complessivamente fr. 16'007.70 (IVA compresa);

che con sentenza 7 settembre 2000 il Pretore della Giurisdizione di __________, non avendo l'escussa opposto alcuna eccezione - non avendo presenziato al contraddittorio

- ha accolto l'istanza, rigettando in via definitiva l'opposizione per fr. 16'007.70 oltre interessi al 5% dal 10 settembre 1999;

che contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata con atto 18 settembre 2000 __________, per il tramite della figliastra __________, postulandone l'annullamento e argomentando in sostanza di non avere potuto partecipare al contraddittorio e di non avere potuto farvisi rappresentare in quanto impossibilitata per motivi di salute, comprovati da certificato medico;

che l'appello è irricevibile già a causa della carente legittimazione alla rappresentanza processuale della figliastra dell'escussa: infatti per l'art. 64 CPC quali patrocinatori possono fungere in particolare gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone ed autorizzati dalla parte mediante procura scritta da unire al primo atto di causa (art. 65 CPC) e le persone che detengono una rappresentanza legale qualifiche che difettano in tutta evidenza a __________;

che in via del tutto abbondanziale nel merito l'appello sarebbe stato respinto poiché nell'agire del Pretore non è ravvisabile nessuna violazione di norme di procedura, né in particolare del diritto di essere sentita dell'appellante, garantitole dall'art. 29 Cost.;

che al contrario il primo giudice, accogliendo - con ordinanza 2 agosto 2000 - la terza successiva richiesta di rinvio dell'udienza proposta dall'escussa, e citando le parti per il 7 settembre 2000 ha esplicitamente avvertito l'escussa (patrocinata dall'avv. __________ che, fin dall'inizio, aveva tenuto i contatti con la Pretura) che non le sarebbero stati concessi ulteriori rinvii e l'avvertiva nel contempo della necessità di farsi rappresentare da un legale abilitato all'esercizio della professione nel Cantone Ticino;

che nonostante questi chiari avvertimenti l'escussa, né personalmente, né per il tramite di un patrocinatore, ha presenziato all'udienza del 7 settembre 2000;

che, d'altra parte, l'unico rimprovero formulato nell'appello riguarda il tempo insufficiente concessole dal Pretore per trovare un avvocato nel nostro Cantone;

che, per contro, il termine di oltre un mese fissato dal primo giudice in vista dell'udienza tiene adeguatamente conto delle condizioni di salute dell'escussa e della sua residenza in altro Cantone;

che l'agire del primo giudice, che ha negato all'escussa l'accoglimento di eventuali ulteriori richieste di rinvio dell'udienza, si giustifica inoltre a dipendenza della natura sommaria della procedura in questione, nell'ambito della quale la parte escussa può sollevare unicamente determinate eccezioni (art. 81 cpv. 1 e 2 LEF), ciò che qualsiasi avvocato avrebbe potuto facilmente e celermente verificare per conto dell'appellante;

che pertanto l'appello, con il quale non è stata sollevata alcuna delle eccezioni previste dall'art. 81 cpv. 1 e 2 LEF, sarebbe comunque in ogni caso stato respinto;

che ex art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura sommaria, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dell'appello senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 64 CPC, 80/81 LEF e per le spese l'OTLEF pronuncia:

1. L'appello 18 settembre 2000 di __________ è irricevibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 315.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________.

3. Intimazione a: - __________,

c/o __________,

- avv. __________;

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria