Bankruptcy Appeal Inadmissibility in Bill Execution Matter
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court declared an appeal against a lower court's bankruptcy ruling in a bill execution matter inadmissible because jurisprudence and doctrine establish that decisions granting or denying bankruptcy under bill execution rules are not subject to appeal to a higher judicial authority, citing the principle of expediency in bill execution procedures where defenses are primarily addressed through opposition to the payment order. Consequently, the initial bankruptcy order was reinstated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 189 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 189 LEF, Art. 195 LEF, Art. 195 cpv. 1 LEF, art. 188 LEF; Bankruptcy Appeal Inadmissibility in Bill Execution Matter: Consequently, the initial bankruptcy order was reinstated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible based on the reasoning related to this article, which governs appealability in summary debt enforcement proceedings.
Mentioned in the reasoning regarding the remedy for the appellant after the appeal's outcome (revocation of bankruptcy).
Cited in the final considerations before pronouncement, though the core decision relies on Art. 189 LEF.
This article governs court costs, and the decision orders the appellant to bear the court fee (tassa di giustizia).
Testo completo
Incarto n. 14.2000.00092 · Lugano 2 novembre 2000 /B/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa fallimentare dipendente dall'istanza 9 maggio 2000 presentata da
__________ contro
__________ patr. dall’avv. __________
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città con sentenza 14 settembre 2000 ha così deciso:
*"1. È pronunciato il fallimento di __________ , a far tempo dal giorno __________ alle ore 15.00.*
2./3./4. Omissis".*
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ con atto 20 settembre 2000 che ne postula l'annullamento;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
richiamato il decreto presidenziale 25/26 settembre 2000 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
- che con pronunciato 14 settembre 2000 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città ha decretato il fallimento cambiario di __________;
- che con atto 20 settembre 2000 __________ ha dichiarato di avere saldato il suo debito con il versamento di un acconto di fr. 1'000.-- il 23 maggio 2000 (doc. E) ed il pagamento al __________ di fr. 3'279.30 il 1. settembre 2000 (doc. G e H);
- che è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che, de lege lata, in materia di esecuzione cambiaria la decisione con cui il giudice accorda o rifiuta il fallimento non è suscettibile di ricorso all’autorità giudiziaria superiore, non permettendo l’art. 189 cpv. 2 LEF di applicare l’art. 174 LEF trattandosi di silenzio qualificato (cfr. CEF 4 luglio 1995 in re B.B. c. A. L. N. SA, 24 settembre 1990 in re T.I. SA c.C. SA, 10 ottobre 1989 in re H.P.K. c. A. SA cons. 1 e 14 luglio 1987 in re B.P. SA c. A.I.E. SA cons. 1; TF (CEF) 11 marzo 1985 in re C. c. P. SA in Rep 1986 p. 33; CEF 14 maggio 1982 in re P. SA c. B. in Rep 1983 p. 141; Thomas Bauer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 21 ad art. 189 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, Berna 1997, § 37 m. 42; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 8 ad art. 189 LEF e n. 3 ad art. 174 LEF);
- che la soluzione del legislatore va condivisa poiché ben si innesta sul principio di celerità che caratterizza l’istituto dell’esecuzione cambiaria, atteso che l’escusso può far valere i suoi diritti con l’opposizione al PE e ritenuto che il giudizio di primo grado in materia di rigetto è impugnabile (Amonn/Gasser, op. cit., § 37 m. 42; Thomas Bauer, op. cit., n. 21 ad art. 189 LEF);
- che pertanto l’appellazione 20 settembre 2000 di __________ è irricevibile siccome formalmente improponibile;
- che l’esito dell’appello determina la caducità del decreto di concessione dell’effetto sospensivo;
- che il fallito è rinviato, se del caso, all’istituto della rivocazione del fallimento ex art. 195 LEF, proponibile al pretore nel periodo intercorrente tra la scadenza dei termini per le insinuazioni dei crediti e la declaratoria di chiusura del fallimento nell’ipotesi in cui il fallito “provi che tutti i debiti sono stati estinti o produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori con cui ritirano le loro insinuazioni o quando sia intervenuto un concordato” (art. 195 cpv. 1 LEF): in caso di rivocazione del fallimento, il qui appellante sarà reintegrato nella libera disposizione del suo patrimonio;
per questi motivi,
visti i disposti citati, in particolare gli art. 188 e 189 LEF;
pronuncia:
1. L’appello
20 settembre 2000 __________, è irricevibile.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento di __________ a far tempo da
martedì __________alle ore 10:00.
2. La tassa di giustizia di fr. 90.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno.
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello
Il Presidente La Segretaria