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14.2000.57 • TRAC TI 14.2000.57 Generato dall'IA

Settlement Renders Appeal Moot; Appellant Bears Costs.

Numero d'incarto 14.2000.57
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was filed against a lower court decision that upheld a creditor's request to provisionally reject the debtor's opposition to an execution order; however, the appellate proceedings became moot because the parties subsequently reached a settlement agreement, leading the court to strike the appeal from the record, with the appellant bearing the costs of the appeal proceedings while legal fees were compensated.

Regesto Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF; Settlement Renders Appeal Moot; Appellant Bears Costs: La tassa di giustizia di fr. 200.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________. Compensate le ripetibili.

Parole chiave

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spese legali opposizione fine del processo decisione incidentale impugnabile trasferimento privo d'oggetto condono delle spese procedurali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

This article governs the allocation of court costs, cited in the dispositive order regarding the allocation of the judicial fee.

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Testo completo

Incarto n. 14.2000.00057 · Lugano 26 giugno 2000 /B/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. marzo 2000 da

__________ contro

__________ (patr. dall'avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________del 10/11 febbraio 2000 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 3 maggio 2000 ha così deciso:

*"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.*

*2. La tassa di giustizia in fr. 580.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 4'500.-- a titolo di indennità."*

Preso atto che con scritto 16 giugno 2000 il patrocinatore dell'escusso ha comunicato che le parti hanno concluso un accordo transattivo, per cui ha ritirato l'appello, chiedendo che le spese vengano accollate a chi le anticipate, compensate le ripetibili;

ritenuto come la presente procedura sia così divenuta priva d'oggetto, per cui va stralciata dai ruoli

pronuncia: 1. L'appello

18 maggio 2000 __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________. Compensate le ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria