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14.2000.48 • TRAC TI 14.2000.48 Generato dall'IA

Appeal Suspension in Enforcement Proceedings Rejected Due to Finality Requirement

Numero d'incarto 14.2000.48
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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An appellant sought a suspensive effect for an appeal filed against a lower court's decision in summary proceedings regarding the rejection of an objection in enforcement matters; however, the Appellate Court declared the request for a suspensive effect inadmissible because, under federal law, execution cannot proceed until the rejection judgment has formally become final, which in this context means until the decision of the appellate court itself as the final cantonal judicial authority, rendering the request for a prior suspension unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 22 cpv. 3 LALEF; Appeal Suspension in Enforcement Proceedings Rejected Due to Finality Requirement: federale, finché il giudizio di rigetto non sia cresciuto in giudicato formale, ossia - in procedura sommaria appellabile in materia di esecuzione e fallimento nel Cantone Ticino - fino al momento della decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale ultima autorità giudiziaria cantonale (DTF 122 III 39).

Parole chiave

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decisione d'esecuzione diritto processuale domanda di continuazione dell'esecuzione effetti della sentenza effetto sospensivo opposizione tardiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 122 III 39
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 22 cpv. 3 LALEF

This article provision was cited in the context of the request for a suspensive effect, which the court declared inadmissible.

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Testo completo

Incarto n. 14.2000.00048 · Lugano 5 maggio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Visto l’appello 2 maggio 2000 presentato da

__________ rappr. da: avv. __________ avverso

la decisione 19 aprile 2000 del Segretario Assessore della Pretura di Lugano nella procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione promossa da

__________ rappr. da: __________

Preso atto della domanda contenuta nell’appello e volta all’ottenimento dell’effetto sospensivo;

ritenuto che la domanda di effetto sospensivo (art. 22 cpv. 3 LALEF) va dichiarata irricevibile per carenza di gravamen, poiché l'esecuzione non può proseguire già ope legis, per

diritto federale, finché il giudizio di rigetto non sia cresciuto in giudicato formale, ossia - in procedura sommaria appellabile in materia di esecuzione e fallimento nel Cantone Ticino - fino al momento della decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale ultima autorità giudiziaria cantonale (DTF 122 III 39).

decreta 1. L’istanza per effetto sospensivo è irricevibile.

2. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Il presidente

Giudice

F. Cometta