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14.2000.44 • TRAC TI 14.2000.44 Generato dall'IA

Appeal Mootness Due to Debt Satisfaction and Cost Allocation

Numero d'incarto 14.2000.44
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal challenging the lower court's rejection of a provisional objection to a payment enforcement procedure became moot after the appealing party satisfied the debt, leading the appellate court to strike the appeal from the docket. The court reasoned that, based on established jurisprudence, the party whose actions render a procedure without object is deemed the losing party for the purpose of allocating costs and indemnities, unless the parties agree otherwise; consequently, the appellant, by acquiescing to the debt, was held responsible for the appeal's procedural costs.

Regesto Legislator

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DTF 113 III 110 cons. 3a, Art. 66 LTF; Appeal Mootness Due to Debt Satisfaction and Cost Allocation: The court reasoned that, based on established jurisprudence, the party whose actions render a procedure without object is deemed the losing party for the purpose of allocating costs and indemnities, unless the parties agree otherwise; consequently, the appellant, by acquiescing to the debt, was held responsible for the appeal's procedural costs.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo imputazione dei pagamenti spese di procedura azione creditoria mancato anticipo delle spese trasferimento privo d'oggetto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 113 III 110
rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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DTF 113 III 110 cons. 3a

Cited as the established jurisprudence regarding the imposition of costs when a party renders a procedure moot.

Art. 66 LTF

Although not explicitly cited by number, the imposition of the court fee (tassa di giustizia) in order 2 falls under the general provisions governing costs, which for the highest court (and often followed by Cantonal appeals courts) is Art. 66 LTF (or its Cantonal equivalent, though the standard practice points to this if no other specific cost article is mentioned for the dispositive).

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Testo completo

Incarto n. 14.2000.00044 · Lugano 26 giugno 2000 /B/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 febbraio 2000 da

__________ (patr. da: avv. __________ contro

__________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 7/9 dicembre 1999 dell'UEF di Locarno;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città con sentenza 3 aprile 2000 ha così deciso:

*"1. L'istanza è respinta.*

*2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 320.-- sono poste a carico dell'istante, la quale rifonderà alla convenuta fr. 300.-- di indennità."*

Con scritto 14 giugno 2000 la patrocinatrice della __________ trasmesso copia di un telefax 13 giugno 2000, in cui la __________ ha comunicato alla procedente che avrebbe provveduto al versamento a saldo dello scoperto inerente la procedura in oggetto;

preso atto che la patrocinatrice della creditrice __________, essendo la parte debitrice acquiescente, ha chiesto che ne sia dato atto alle parti, che sia stralciata la lite dal ruolo e che sia giudicato unicamente sulle spese;

considerato come la procedura in esame sia così divenuta priva d'oggetto;

rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d'oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

ritenuto che la __________ con la sua acquiescenza ha reso priva d'oggetto la procedura che ci occupa, per cui risulta soccombente per quel che riguarda le spese;

pronuncia: 1. L'appello 14 aprile 2000 della __________è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico della __________

3. Intimazione:

– __________

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria