Creditor v. Debtor (Unsigned Payment Extension in Bankruptcy Appeal)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against a lower court's declaration of bankruptcy initiated by a creditor for an outstanding debt, with the appellant debtor arguing they had obtained a payment extension evidenced by a document dated prior to the initial ruling. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the provided document proving the alleged payment extension lacked the creditor's signature and therefore failed to meet the statutory requirement under Article 172 no. 3 of the Bankruptcy Act for proof of a granted deferment, thus upholding the bankruptcy declaration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF, art. 172 LEF, art. 174 LEF, art. 171 LEF; Creditor v. Debtor (Unsigned Payment Extension in Bankruptcy Appeal): The appellate court rejected the appeal, reasoning that the provided document proving the alleged payment extension lacked the creditor's signature and therefore failed to meet the statutory requirement under Article 172 no. 3 of the Bankruptcy Act for proof of a granted deferment, thus upholding the bankruptcy declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAAlthough cited in the preambles to the decision, the actual dismissal of the appeal relies on this article as the basis for the substantive ruling, even though the court ultimately upheld the bankruptcy order.
Cited in the preambles to the decision, this article relates to the appeal procedure against a bankruptcy decision.
Cited in the preambles to the decision, this article relates to the procedure for appealing a bankruptcy decision.
Applied to determine that no indemnities would be awarded.
Testo completo
Incarto n. 14.2000.00023 · Lugano 27 aprile 2000/B/fc/rf · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla procedura fallimentare dipendente dall'istanza 18 gennaio 2000 presentata da
__________ contro
__________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 29 febbraio 2000 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis"
Sentenza tempestivamente dedotta in appello l'8 marzo 2000 dalla __________ che ne postula l'annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 10/14 marzo 2000 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 18 gennaio 2000 la Fondazione collettiva LPP della __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 9'313.80 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 16 febbraio 2000 nessuno è comparso.
C. L'appellante adduce di avere ottenuto una dilazione di pagamento, producendo uno scritto 29 novembre 1999 (doc. A).
D. La parte appellata non ha presentato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. L'appellante adduce di avere ottenuto una dilazione di pagamento prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la debitrice ha prodotto uno scritto datato 29 novembre 1999 concernente una dilazione di pagamento, che non reca tuttavia la firma dalla creditrice, per cui questo documento non può costituire la prova della concessione di una dilazione di cui all'art. 172 n. 3 LEF. Non avendo l'appellante dimostrato, di avere effettivamente ottenuto una dilazione di pagamento, la dichiarazione di fallimento impugnata non può essere annullata.
3. L'appello
8 marzo 2000 della __________ va quindi respinto. Di conseguenza ne va dichiarato il fallimento.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante. Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: 1. L'appello 8 marzo 2000 del __________, __________ è respinto.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento del __________ a far tempo da mercoledì __________ alle ore 10,00.
2. La tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
3. È ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1 del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC.
4. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il Presidente La Segretaria