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14.2000.128 • TRAC TI 14.2000.128 Generato dall'IA

Creditor's Provisional Dismissal of Enforcement Objection Based on Unverified Representative's Signature

Numero d'incarto 14.2000.128
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A creditor sought the provisional dismissal of an objection to an enforcement order based on an invoice and a contract/order confirmation signed by the debtor's representatives. The appellate court overturned the lower court's decision to grant the dismissal, reasoning that for a representative's signature on a private document to constitute a valid acknowledgment of debt under enforcement law (LEF), there must be documentary proof of the power of representation (such as a written power of attorney) or an explicit admission at the hearing, and since the creditor failed to provide documentation proving the signatories' authority or appear to affirm the debt, the order confirmation could not serve as a title for the provisional dismissal of the objection.

Regesto Legislator

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Art. 82 cpv. 1 LEF, Art. 82 LEF, art. 61 cpv. 1 OTLEF, art. 62 cpv. 1 OTLEF; Creditor's Provisional Dismissal of Enforcement Objection Based on Unverified Representative's Signature: The appellate court overturned the lower court's decision to grant the dismissal, reasoning that for a representative's signature on a private document to constitute a valid acknowledgment of debt under enforcement law (LEF), there must be documentary proof of the power of representation (such as a written power of attorney) or an explicit admission at the hearing, and since the creditor failed to provide documentation proving the signatories' authority or appear to affirm the debt, the order confirmation could not serve as a title for the provisional dismissal of the objection.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo autorizzazione all’esecuzione riconoscimento di debito procura documenti validi ammissione provvisoria Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 LEF

The court explicitly referenced this article in the final pronouncement as the basis for its decision regarding the provisional rejection of opposition.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning section immediately preceding the final orders, and applied to the costs of the appeal judgment.

art. 62 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning section immediately preceding the final orders, and applied to the costs of the appeal judgment.

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Testo completo

Incarto n. 14.2000.00128 · Lugano 14 marzo 2001 /B/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 agosto 2000 da

__________ contro __________ (rappr. dall'avv. __________)

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 2/7 agosto 2000 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 24 novembre 2000 ha così deciso:

*"1. 'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.*

*2. La tassa di giustizia in fr. 210.00, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr.

450.00 a titolo di indennità."*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto 11 dicembre 2000 ha postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;

ritenuto

in fatto: A. Con PE n. __________ del 2/7 agosto 2000 dell'UE di Lugano la __________ ha escusso la __________ per l'incasso di fr. 16'115.65 oltre interessi al 9% dal 13 ottobre 1999, indicando quale titolo di credito: " Ns. fattura no __________ fr. 17'315.65 e NC no __________fr. 1200.--".

Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.

B. La procedente fonda la sua pretesa su una fattura 13 ottobre 1999 (doc. B) per l'importo di fr. 17'315.65 e una nota di credito 3 aprile 2000 (doc. C) per fr. 1'200.-- ambedue inviate dalla __________ alla __________ così come su una conferma d'ordine 27/28 aprile 1999 (doc. D) della __________ indirizzata alla __________.

C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha sostenuto che agli atti non figura alcun riconoscimento di debito e nemmeno la prova della consegna del materiale fatturato che non corrisponde a quello figurante sull'ordinazione. D'altro canto l'ordinazione non costituisce riconoscimento di debito in quanto non firmata da persona avente diritto di firma per la società.

D. Con sentenza 20 ottobre 2000 la Segretaria Assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l'istanza rilevando che dall'esame del doc. D risulta che non si tratta di una semplice ordinazione di materiale bensì di un contratto per la fabbricazione di diversi prodotti regolarmente sottoscritto per procura dal signor __________ e da altre persone. La firma è stata apposta dall'escussa dopo che era stato preso atto dell'offerta no. __________della procedente, eseguito la revisione A e visitato gli stabilimenti della creditrice. La prima giudice ha ritenuto che il predetto documento può essere qualificato quale valido riconoscimento di debito poiché era l'escussa che doveva dimostrare che lo stesso non era sottoscritto da persona in grado di vincolarla giuridicamente nei confronti di terzi. Il contratto prevede espressamente il pagamento della merce nei 30 giorni netto dalla data della fattura, la quale menziona i bollettini di consegna no. __________ del 16 settembre 1999 e __________del 5 ottobre 1999 (doc. B). Il materiale consegnato nel 1999 (doc. B) corrisponde esattamente a quello di cui al contratto doc. D. In prima sede è poi stato rilevato che la procedente ha trasmesso all'escussa una nota di credito per fr. 1'200.--.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

Considerato

in diritto: 1. a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).

b) Il riconoscimento di debito firmato da un rappresentante dell'escusso vincola quest'ultimo solo se vi è alternativamente:

- procura scritta;

- ammissione esplicita in documenti;

- ammissione esplicita all'udienza.

Atti concludenti non sono sufficienti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 340).

La procura scritta risp. i documenti devono dimostrare il rapporto di rappresentanza in modo chiaro e liquido. Manca uno di questi documenti, non è dato titolo di rigetto

dell'opposizione. La mancanza va considerata d'ufficio (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol I, Basilea/

Ginevra/ Monaco, n. 57 ad art. 82 LEF).

c) L'escussa ha sostenuto che in casu non è dato riconoscimento di debito, poiché la conferma d'ordine doc. D non è stata firmata da persona avente il diritto di rappresentarla.

Orbene agli atti non risulta alcun documento atto a dimostrare che le firme apposte sul doc. D appartengono a persone legittimate a rappresentare la __________, già __________ (cfr. doc. 1). All'udienza di contraddittorio nessuno è comparso per la __________, che pertanto non ha potuto contrastare le affermazioni dell'escussa, dimostrando, per esempio sulla base di un estratto RC, il potere di coloro che hanno firmato la conferma d'ordine doc. D di rappresentare l'escussa.

Non risultando pertanto ossequiato alcuno dei presupposti di cui al precedente considerando, non può essere ritenuto che i firmatari della conferma d'ordine doc. D fossero in grado, quali rappresentanti dell'escussa, di vincolarla, per cui il predetto doc. D non può costituire titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione. L'istanza 28 agosto 2000 della __________ va quindi respinta e di conseguenza la sentenza pretorile riformata.

2. L'appello

11 dicembre 2000 della __________ va pertanto accolto.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 82 LEF

pronuncia: I. L'appello

11 dicembre 2000 della __________, è accolto.

Di conseguenza la sentenza 24 novembre 2000 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:

*"1. L'istanza

28 agosto 2000 della __________, è respinta.*

*2. La tassa di giustizia di fr. 210.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della __________, la quale rifonderà alla __________ fr. 450.-- a titolo di indennità."*

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 315.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico della __________, la quale rifonderà alla __________ fr. 450.-- a titolo di indennità.

III. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria