Late Payment of Legal Costs Renders Appeal Inadmissible
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought to challenge a lower court decision but failed to remit the required advance payment of CHF 70.00 for legal costs by the strict deadline of October 31, 2000, with the payment only being received on November 6, 2000. The appellate court struck the appeal from the rolls, reasoning that the statutory deadline for payment was peremptory and the late submission rendered the appeal invalid under the relevant procedural code article.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 CPC, art. 50 CPC; Late Payment of Legal Costs Renders Appeal Inadmissible: The appellate court struck the appeal from the rolls, reasoning that the statutory deadline for payment was peremptory and the late submission rendered the appeal invalid under the relevant procedural code article.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court implicitly applied this procedural rule by declaring the appeal struck due to the late payment of the advance, as threatened in the warning based on this article.
This article governs the costs of the proceedings, which were imposed on the appellant in the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 14.2000.00100 · Lugano 15 novembre 2000 /FP/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli
visto l'appello 6 ottobre 2000 presentato da
__________ contro
la decisione del Segretario Assessore della Pretura di Lugano, sezione 2, nella causa promossa dall'appellante contro
__________
richiamata la diffida del presidente di questa Camera mediante la
quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 31 ottobre 2000 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del
Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 70.--a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
considerato come il versamento sia stato effettuato solo il 6 novembre 2000 e come, ritenuta la perentorietà del termine stesso, debba ritenersi tardivo.
decreta:
1. L'appello
6 ottobre 2000 di __________ , avverso la decisione del Segretario Assessore della Pretura di Lugano, sezione 2 , è stralciato dai ruoli per versamento tardivo dell'anticipo.
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico dell'appellante.
3. Intimazione a:
- __________
- Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2.
Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria