Bankruptcy Appeal Struck for Non-Payment of Court Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing a lower court's decision to declare bankruptcy, the appellant filed an appeal but failed to remit the required advance payment of court costs by the set deadline, despite a prior warning and the grant of partial suspensive effect to the appeal. Consequently, the appellate court struck the appeal from the rolls due to the non-payment, which resulted in the immediate declaration of the original bankruptcy effective from a later date, and ordered the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 CPC, Art. 2 Cost. fall, Art. 66 cpv. 1 LTF; Bankruptcy Appeal Struck for Non-Payment of Court Costs: Consequently, the appellate court struck the appeal from the rolls due to the non-payment, which resulted in the immediate declaration of the original bankruptcy effective from a later date, and ordered the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAAlthough cited in the reasoning section regarding the warning, it is the underlying rule justifying the consequence (striking the appeal due to non-payment of advance).
The court explicitly cites this provision implicitly in the context of declaring the debtor bankrupt as a consequence of the appeal being struck.
This article governs the allocation of costs, which is explicitly applied in point 2 of the dispositive regarding the costs of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 14.2000.00075 · Lugano 22 agosto 2000 /B/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
Statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 6 giugno 2000 presentata da
__________ contro __________ patr. dall’avv. __________
sulla cui istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 5 luglio 2000 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da mercoledì 5 luglio 2000 alle ore 14.00."
2./3./4. omissis"
richiamata la diffida 18 luglio 2000 del Presidente di questa Camera mediante la quale al ricorrente veniva assegnato un termine scadente il
7 agosto 2000 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del
Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 120.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria
che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;
ritenuto che, essendo stato con ordinanza 18/19 luglio 2000 concesso all'appello della __________ effetto sospensivo parziale, con lo stralcio dai ruoli della causa per mancato versamento dell'anticipo ne va espressamente dichiarato il fallimento.
Pronuncia:
1. L'appello
17 luglio __________, avverso la decisione 5 luglio 2000 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
1.1. Di conseguenza è pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da
venerdì
25 agosto 2000 alle ore 10:00
2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico dell'appellante.
3. È ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC.
4. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello
Il presidente La segretaria