Debtor's Proof of Debt Extinguishment Reverses Bankruptcy Declaration
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor appealed the lower court's declaration of bankruptcy, asserting that the debt had been settled prior to the ruling, submitting documentary evidence of payments made to the creditor after the initial petition but before the bankruptcy decision. The appellate court reasoned that according to relevant law, a bankruptcy application must be rejected if the debtor proves with documents that the debt, including interest, has been extinguished, and since the submitted documents sufficiently proved the debt's prior payment, the appeal was granted and the bankruptcy declaration was annulled, though the appellant was ordered to bear the costs of both proceedings due to their initial non-appearance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF, art. 174 LEF; Debtor's Proof of Debt Extinguishment Reverses Bankruptcy Declaration: The appellate court reasoned that according to relevant law, a bankruptcy application must be rejected if the debtor proves with documents that the debt, including interest, has been extinguished, and since the submitted documents sufficiently proved the debt's prior payment, the appeal was granted and the bankruptcy declaration was annulled, though the appellant was ordered to bear the costs of both proceedings due to their initial non-appearance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section as the basis for annulling the bankruptcy decision based on evidence of prior payment.
Cited in the reasoning section regarding the allocation of court costs from the first instance.
Cited in the reasoning section regarding the non-assignment of legal compensation.
Testo completo
Incarto n. 14.2000.00066 · Lugano 26 luglio 2000/B/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 28 gennaio 2000 presentata da
__________ contro
__________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 30 maggio 2000 ha così deciso:
" 1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì 30 maggio 2000 alle ore 14.00
2./3./4. Omissis"
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 9 giugno 2000 dalla __________ che ne postula l'annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 13/20 giugno 2000 che ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 28 gennaio 2000 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 4'425.65 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 12 aprile 2000 nessuno è comparso.
C. L'appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della pronuncia del fallimento, producendo una ricevuta 2 febbraio 2000 per fr. 2'500.-- (doc. A) e una datata 15 maggio 2000 sempre della creditrice, in cui quest'ultima ha dichiarato di avere ricevuto dalla __________ fr. 2'262.65 a saldo dell'esecuzione in oggetto n. 702'432 (doc. B).
D. La creditrice non ha presentato osservazioni.
considerato
in diritto:
1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito compresi gli interessi è stato estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. L'appellante adduce per la prima volta in sede d'appello di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questi documenti costituiscono prova sufficiente dell'avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
3. La tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante, non essendo comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia:
I. L'appello
9 giugno 2000 __________ è accolto.
*"1. La dichiarazione di fallimento 30 maggio 2000 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. __________ nei confronti della __________, è annullata.*
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.*
3. Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________ ".*
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione: - __________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria