Debtor Proves Debt Extinction on Appeal Overruling Bankruptcy Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court pronounced bankruptcy based on an application concerning an outstanding debt, even though the debtor had previously withdrawn a similar application after making partial payments. On appeal, the debtor successfully presented documentation—including the record of a prior hearing acknowledging payments and a receipt for a substantial subsequent payment made before the bankruptcy declaration—arguing that the entire debt was extinguished, leading the appellate court to overturn the bankruptcy order based on the rule allowing for the introduction of new facts proving debt extinction prior to the first instance decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF, art. 172, art. 171; Debtor Proves Debt Extinction on Appeal Overruling Bankruptcy Order: On appeal, the debtor successfully presented documentation—including the record of a prior hearing acknowledging payments and a receipt for a substantial subsequent payment made before the bankruptcy declaration—arguing that the entire debt was extinguished, leading the appellate court to overturn the bankruptcy order based on the rule allowing for the introduction of new facts proving debt extinction prior to the first instance decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section as the basis for annulling the bankruptcy decision due to proven payment.
Cited in the reasoning section as the basis for allocating court fees for the first instance.
Cited in the reasoning section regarding the non-assignment of indemnities.
Cited in the summary of articles applied, relating to the condition for rejecting a bankruptcy petition (debt extinction).
Cited in the summary of articles applied, relating generally to bankruptcy proceedings.
Testo completo
Incarto n. 14.2000.00054 · Lugano 26 giugno 2000 /B/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 24 novembre 1999 presentata da
__________ (rappr. dalla __________) contro
__________
sulla cui istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 maggio 2000 ha così deciso:
*"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì 2 maggio 2000 alle ore 14.00.*
*2./3./4. Omissis"*
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla __________ che con atto 12 maggio 2000 ne postula l'annullamento;
preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con ordinanza presidenziale 16/19 maggio 2000 all'appello è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 24 novembre 1999 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 23'832.55 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 12 aprile 2000 nessuno è comparso.
C. La __________ ha postulato l’annullamento del fallimento, argomentando che nell'ambito dell'udienza di contraddittorio 17 novembre 1999, come risulta dal relativo verbale (doc. B), la creditrice ha ritirato l'istanza di fallimento in quanto erano emersi i pagamenti avvenuti l'8 maggio 1998 risp. il 24 febbraio 1999 ad un ufficio incassi di __________ di due acconti per complessivi fr. 12'000.--. __________ ha poi presentato una nuova istanza di fallimento. Prima della pronuncia del fallimento, dopo avere chiesto alla nuova rappresentante della creditrice __________, a quanto ammontava il saldo ancora dovuto, la debitrice il 18 aprile 2000 ha versato fr. 14'750.-- (doc. G).
Considerato
in diritto: 1. Ex art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. L'appellante adduce per la prima volta in sede di appello di avere completamente saldato il suo debito nei confronti della __________ A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questi documenti, ossia il verbale di una precedente udienza di contraddittorio (doc. B), da cui risulta che la __________ ha preso atto del pagamento di fr. 2.000.-- risp. fr. 10'000.--, così come la ricevuta concernente il pagamento di fr. 14.750.-- (doc. G), costituiscono prova sufficiente dell'avvenuto completo pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va dunque annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
3. La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
12 maggio 2000 __________ è accolto.
1. *La dichiarazione di fallimento 2 maggio 2000 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. __________, nei confronti della __________, è annullata.*
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.*
3. Le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________*
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________.
III. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: