Appeal Nullified for Lack of Formal Requirements
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought to overturn the provisional rejection of their opposition to an enforcement procedure, but the appellate court declared the appeal null because it manifestly and irremediably lacked the required formal elements under the Code of Civil Procedure, specifically failing to state the specific claims sought on appeal and the factual and legal grounds supporting the appeal, thereby reducing the filing to a mere expression of dissent against the lower court's ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 CPC, Art. 309 cpv. 5 CPC, art. 313 bis CPC; Appeal Nullified for Lack of Formal Requirements: The appellant sought to overturn the provisional rejection of their opposition to an enforcement procedure, but the appellate court declared the appeal null because it manifestly and irremediably lacked the required formal elements under the Code of Civil Procedure, specifically failing to state the specific claims sought on appeal and the factual and legal grounds supporting the appeal, thereby reducing the filing to a mere expression of dissent against the lower court's ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article, particularly its provision regarding the required content of the appeal, was cited as the basis for declaring the appeal null.
This provision was cited to establish that the failure to meet the formal requirements of the appeal results in the declaration of its nullity.
Cited regarding the procedural consequence that the defectiveness of the appeal obviates the need to notify the opposing party for observations.
Testo completo
Incarto n. 14.99.00095 · Lugano 11 ottobre 1999 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 giugno 1999 da
__________ contro
__________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16 giugno 1999 dell’UEF di Riviera;
sulla quale istanza il Segretario assessore del Distretto di Riviera con sentenza 14 settembre 1999 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 250.--, già anticipata dall’istante, rimane a suo carico. L’istante rifonderà inoltre a controparte fr. 50.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente;
ritenuto in fatto e considerando in
diritto
- che con sentenza 14 settembre 1999 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera ha respinto l’istanza di __________;
- che con atto 16 settembre 1999 __________ si é aggravato contro il pronunciato pretorile;
- che forma e contenuto dell’appello sono disciplinati all’art. 309 CPC che al cpv. 2 elenca, tra l’altro, sub:
e) le domande d’appello;
f) i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;
- che l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;
- che per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la declaratoria di nullità dell’appello;
- che l’appellazione si riduce alla semplice manifestazione di dissenso contro la "vostra del 14.9.99 dell'inc. EF. 99.00105 (specie di sentenza)";
- che ne consegue per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF
30 settembre 1996 in re I. T. SA c. A. P.; CEF 4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio 1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre 1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep 1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);
- che l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto di appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC, applicabile anche alla CEF);
- che viste le peculiarità del caso, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia;
per i quali motivi,
richiamati i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC
pronuncia
1. L’appello
16 settembre 1999 __________ è dichiarato nullo.
2. Non si preleva la tassa di giustizia
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria