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14.1999.60 • TRAC TI 14.1999.60 Generato dall'IA

Creditor Deferment Voids Bankruptcy Declaration

Numero d'incarto 14.1999.60
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lower court pronounced the bankruptcy of a debtor upon a creditor's petition, but the appellate court overturned this decision because the debtor, in appealing, provided documentary evidence showing the creditor had subsequently granted a payment installment plan, including an extension for the first payment, which was then promptly made before the bankruptcy declaration, thus satisfying the requirement that a bankruptcy application must be rejected if the debtor proves the creditor granted a deferment.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF; Creditor Deferment Voids Bankruptcy Declaration: Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

Parole chiave

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domanda di fallimento pagamenti rateali opposizione tardiva quietanza di saldo debito compensazione nel fallimento annullamento della dichiarazione di fallimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 1 LEF

The court used this article to justify annulling the bankruptcy declaration based on the new evidence of a payment extension.

art. 49 OTLEF

This article was cited to determine which party must bear the court costs (tassa di giustizia) in both instances.

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Testo completo

Incarto n. 14.99.00060 · Lugano 10 agosto 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 21 aprile 1999 da

__________ (patr. dall’avv. __________) contro

__________ (patr. dallo Studio legale __________)

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15 giugno 1999 ha così deciso:

*“1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da martedì __________ alle ore 14.00.*

2./ 3./ 4.*omissis”*

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 28 giugno 1999 da __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 30 giugno/1. luglio 1999 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 21 aprile 1999 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 5’776..-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 5 maggio 1999 l’escusso non è comparso.

C. L’appellante adduce di avere ottenuto dalla creditrice, dopo l’introduzione della domanda di fallimento, la possibilità di effettuare pagamenti rateali di fr. 200.-- al mese (doc. C, D e E), per cui gli sono state inviate le cedole di versamento (doc. F). Il primo versamento era stato fissato per il 31 maggio 1999. Non essendo stato effettuato puntualmente, la creditrice gli ha concesso una proroga per il pagamento della prima rata fino a giovedì 10 giugno 1999 (doc. I). Il primo versamento è poi stato effettuato l’8 giugno 1999 (doc. G), ossia precedentemente alla pronuncia del fallimento decretato con sentenza 15 giugno 1999.

D. La creditrice non ha formulato osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa Camera.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.

3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.

Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

2. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver ottenuto una dilazione di pagamento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questi documenti costituiscono prova sufficiente della concessione di una dilazione di pagamento e di una proroga per il versamento della prima rata, poi tempestivamente effettuato prima della dichiarazione di fallimento: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv.

1 LEF.

3. La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171,

172 e 174 LEF

pronuncia: I. L’appello

28 giugno 1999 di __________, è accolto.

*“1. La dichiarazione di fallimento 15 giugno 1999 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.99.00293 nei confronti __________, è annullata.*

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.*

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________.”*

II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il Presidente: La segretaria: