Creditor Bankruptcy Annulled After Proof of Prior Debt Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought the bankruptcy of a debtor, which was granted by the lower court despite the debtor not appearing at the hearing. On appeal, the debtor successfully argued for the annulment of the bankruptcy declaration by producing documentation showing the debt, including interest and costs, had been fully settled with the enforcement office prior to the initial bankruptcy ruling, which the appellate court accepted as sufficient proof under the relevant execution law, reversing the initial decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv.1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF, art. 174 LEF, art. 171 LEF, art. 172 LEF; Creditor Bankruptcy Annulled After Proof of Prior Debt Settlement: On appeal, the debtor successfully argued for the annulment of the bankruptcy declaration by producing documentation showing the debt, including interest and costs, had been fully settled with the enforcement office prior to the initial bankruptcy ruling, which the appellate court accepted as sufficient proof under the relevant execution law, reversing the initial decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the final order (Order 1) as the ground for annulling the bankruptcy ruling based on the appeal.
This article was cited in the general reference before the final ruling, implying its use in the decision process.
This article was cited in the general reference before the final ruling, implying its use in the decision process.
This article regulates the imposition of court fees (tassa di giustizia) in both instances, which is applied in the ruling (Order 1, section 2, and Order 2).
Testo completo
Incarto n. 14.99.00054 · Lugano 21 giugno 1999 /FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa fallimentare dipendente dall’istanza 19 aprile 1999 presentata da
__________
contro
__________
sulla quale istanza il Pretore di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18 maggio 1999 ha così deciso:
*“1. E’ pronunciato il fallimento di __________ a far tempo da martedì __________ alle ore 16.00.*
2./3./4. omissis .”*
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 26 maggio/1° giugno 1999 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 19 aprile 1999 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per fr. 1’744.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 5 maggio 1999 nessuno è comparso.
C. L ‘appellante adduce di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una ricevuta 17 maggio 1999 relativa al pagamento, presso l’UE di Lugano, dell’importo di fr. 2’049.20 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dalla __________.
D. La creditrice non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto
1. Giusta l’art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per l’art. 174 cpv.1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. L’appellante ha sostenuto per la prima volta in sede d’appello di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
3. La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparso avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità ( art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia
1. L’appello
20 maggio 1999 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento 18 maggio 1999 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.99.00283, nei confronti di __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________.” .
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr.120.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria