Appeal of Execution Order Opposition Moot Due to Bankruptcy and Dissolution
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal challenging the provisional rejection of an opposition to an execution order became moot because the debtor was declared bankrupt, which automatically suspended all ongoing executions, and the debtor entity was subsequently dissolved and removed from the commercial register. The court reasoned that the appeal must therefore be struck from the rolls, and although the appealing party is generally deemed the losing party when rendering a procedure moot, no award for reimbursement of costs to the counterparty could be made because the dissolved entity could not be ordered to pay.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 206 cpv. 1 LEF, DTF 113 III 110 cons. 3a; Appeal of Execution Order Opposition Moot Due to Bankruptcy and Dissolution: The court reasoned that the appeal must therefore be struck from the rolls, and although the appealing party is generally deemed the losing party when rendering a procedure moot, no award for reimbursement of costs to the counterparty could be made because the dissolved entity could not be ordered to pay.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to explain why executions cease, which led to the appeal becoming moot and being struck from the roll.
Cited to establish the principle that the party rendering the procedure moot is considered the losing party for cost assessment purposes.
Testo completo
Incarto n. 14.1999.45 · Lugano 9 maggio 2003 EC/fc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 marzo 1999 da
__________ patr. dallo studio legale __________ contro
__________ già patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 aprile 1999 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 220.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di a controparte fr. 500.-- a titolo di indennità."
Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa che con atto 27 aprile 1999 ha postulato l'integrale reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che con osservazioni 14 maggio 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che con decreto 18 ottobre 1999 la Pretura del Distretto di Lugano ha pronunciato il fallimento di __________;
ritenuto che ex art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso contro la fallita cessano di diritto durante la procedura di fallimento;
preso atto che la procedura di fallimento è stata nel frattempo chiusa e che la __________ è stata cancellata d’ufficio dal registro di commercio il 30 gennaio 2003;
considerato come la procedura d’appello sia così divenuta priva d’oggetto, per cui va stralciata dai ruoli;
rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a);
ritenuto che malgrado la soccombenza, essendo __________ stata cancellata dal registro di commercio il 30 gennaio 2003, la stessa non può essere condannata alla rifusione di ripetibili a controparte;
pronuncia
1. L’appello
27 aprile 1999 __________, è stralciato dai ruoli.
2. La tassa di giustizia di Fr. 330.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario