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14.1999.41 • TRAC TI 14.1999.41 Generato dall'IA

Mortgage Bond Authenticity Requirement for Execution Enforcement

Numero d'incarto 14.1999.41
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appeal concerned the provisional rejection of an objection to an execution proceeding based on an executed mortgage bond, where the creditor sought collection based on a debt recognition document, but only presented a photocopy of the mortgage bond securing the principal debt. The appellate court ruled that under the relevant law, the objection is presumed to be against both the credit and the existence of the pledge, and since the mortgage bond is a security document (cartavalore) under which rights can only be exercised upon presentation of the original, the failure to produce the original title at the hearing precluded verification of the pledge's existence and the creditor's standing to enforce the real security, thereby justifying the objection and requiring the reversal of the lower court's decision that had granted the provisional rejection based on the debt recognition alone.

Regesto Legislator

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Art. 85 nRFF, Art. 82 LEF, Art. 965 CO, Art. 66 al. 1 LTF; Mortgage Bond Authenticity Requirement for Execution Enforcement: The appellate court ruled that under the relevant law, the objection is presumed to be against both the credit and the existence of the pledge, and since the mortgage bond is a security document (cartavalore) under which rights can only be exercised upon presentation of the original, the failure to produce the original title at the hearing precluded verification of the pledge's existence and the creditor's standing to enforce the real security, thereby justifying the objection and requiring the reversal of the lower court's decision that had granted the provisional rejection based on the debt recognition alone.

Parole chiave

Generato dall'IA
obbligazione fondiaria opposizione al precetto esecutivo riconoscimento e esecuzione legittimazione a ricorrere debito principale procedura di realizzazione del pegno immobiliare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 85 nRFF

Cited in the concluding section ('Per i quali motivi') and used as the basis for accepting the appeal and overturning the lower court's decision regarding the provisional rejection of the opposition.

Art. 965 CO

Cited in the reasoning section regarding the nature of the mortgage certificate as a negotiable instrument, which supported the decision based on Art. 85 nRFF.

Art. 82 LEF

Cited in the reasoning section regarding the requirement for a recognition of debt, which was part of the overall assessment leading to the final order.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly through the imposition of court fees and indemnities in orders I.2 and II of the dispositive.

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Testo completo

Incarto n. 14.1999.00041 · Lugano 3 febbraio 2000/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 gennaio 1999 da

__________ patr. dall'avv. __________ Contro

__________ patr. dall'avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 22 settembre/1. ottobre 1998 dell'UEF di Riviera;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Riviera con sentenza 29 marzo 1999 ha così deciso:

"1. L'istanza è accolta.

Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l'opposizione interposta al PE no. __________ dell'UEF di Riviera, notificato il 1. ottobre 1998.

2. La tassa di fr. 200.--, da anticiparsi dalla parte istante, è a carico della parte convenuta, la quale rifonderà pure fr. 850.-- di ripetibili."

Sentenza tempestivamente dedotta in appello dall'escussa che con atto 16 aprile 1999 ha postulato in via principale la reiezione dell'istanza ed in via subordinata l'accoglimento parziale dell'istanza limitatamente a fr. 130'000.--, protestate spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ del 22 settembre/1. ottobre 1998 dell'UEF di Riviera la __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr. 141'414.-- oltre interessi al 10% dal 1. giugno 1998, indicando quale titolo di credito: "Cartella ipotecaria di fr. 130'000.-- gravante in I grado le part. n. __________ e __________ RF di __________ a garanzia del capitale, spese, interessi di mora, tre interessi annuali scaduti."

Interposta tempestiva opposizione dall'escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. La procedente fonda la sua pretesa su un riconoscimento di debito 24 marzo 1995 sottoscritto dalle parti (doc. F), in cui __________ si riconosce debitrice nei confronti della procedente dell'importo di fr. 130'000.-- garantito da una cartella ipotecaria di pari importo (doc. C) gravante in I grado le part. N. __________ e __________ RF di __________. La banca creditrice ha poi prodotto una convenzione per cartella ipotecaria sottoscritta dalle parti il 13 novembre 1996 (doc. H).

C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha eccepito la mancata produzione della cartella ipotecaria in originale.

D. Con sentenza 29 marzo 1999 il Pretore del Distretto di Riviera ha ritenuto che il

diritto di pegno non è stato contestato. In sede pretorile è poi stato considerato il riconoscimento di debito per l'importo di fr. 130'000.-- (doc. F), sottoscritto dall'escussa valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione, atteso che la debitrice non ha sollevato valide eccezioni atte ad inficiarlo.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

F. Delle argomentazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

In diritto:

1.

a) Ex art. 85 nRFF (entrato in vigore il 1. gennaio 1997) nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno "salvo menzione contraria espressa, l'opposizione è presunta diretta contro il credito e l'esistenza di un diritto di pegno". Una motivazione non è necessaria (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, Berna 1997, § 33 n. 11 p. 265).

Il giudice del rigetto accerta pertanto d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) non solo se vi è riconoscimento di debito ex art.

82 LEF ma anche se esiste un diritto di pegno (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331).

b) Documenti prodotti in fotocopia e sostanzialmente non contestati siccome contrari al vero sono suscettibili di principio, ove ne ricorrano i presupposti ex art. 82 LEF, di costituire titolo idoneo al rigetto provvisorio dell'opposizione.

L'imprescindibile necessità della produzione dell'originale si ha invece per la cartavalore, la cui peculiarità è evidenziata dalla definizione legale data dall'art. 965 CO nel senso che titolo di credito (cartavalore) è ogni documento nel quale un

diritto è incorporato sì da non poter essere esercitato né trasferito senza il documento medesimo: l'inscindibilità del diritto incorporato con il possesso materiale del documento è quindi la caratteristica determinante dei titolo di credito tant'è che il debitore non è tenuto ad adempiere la prestazione dovuta se non contro consegna del titolo stesso (Flavio Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 338).

c) Contrariamente a quanto ritenuto in sede pretorile, nonostante il

diritto di pegno non sia stato esplicitamente contestato, ex art. 85 nRFF l'opposizione è presunta anche contro il diritto di pegno, per cui va accertato d'ufficio se la banca creditrice può esercitare un diritto di pegno sulla cartella ipotecaria doc. C. Orbene nel caso di specie la procedente ha prodotto solo la fotocopia della predetta cartella ipotecaria. Questo modo di procedere ha però conseguenze per chi se ne prevale. Infatti trattandosi di una cartavalore ex art. 965 CO, la cartella ipotecaria doc. C doveva necessariamente essere prodotta all'udienza di contraddittorio in originale, i diritti ivi incorporati potendo essere esercitati dalla creditrice solo con la presentazione del titolo di pegno. Pertanto mancando nel momento topico la cartella ipotecaria in originale non è possibile verificare né l'esistenza, né l'entità del pegno e nemmeno la legittimazione della banca creditrice a procedere in via di realizzazione del pegno immobiliare L'opposizione interposta dall'appellante è pertanto giustificata, per cui l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione presentata dalla __________ va respinta e di conseguenza la sentenza pretorile riformata.

Per i quali motivi,

richiamato l'art. 85 nRFF

pronuncia

I. L'appello

16 aprile 1999 di __________, è accolto.

Di conseguenza la sentenza 29 marzo 1999 del Pretore del Distretto di Riviera è così riformata:

"1. L'istanza

12 gennaio 1999 della __________, è respinta.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico della __________, la quale rifonderà a __________ fr. 850.-- a titolo di indennità."

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, già anticipata dall'appellante, è a carico della __________, la quale rifonderà a __________ fr. 850.-- a titolo di indennità.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria: