Appeal Against Provisional Rejection of Debt Opposition Time-Barred
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought reform of a lower court's decision which had partially granted a request to provisionally reject an opposition to an enforcement order concerning a debt, and the appellant argued the appeal deadline had not yet expired because they had initiated a separate debt denial action. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was time-barred, reasoning that while an appeal against a provisional rejection suspends the deadline for a debt denial action, the initiation of an ordinary action does not suspend the deadline for appealing the provisional rejection ruling itself, which had long since expired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 25 LALEF, Art. 388 cpv. 3 CPC, Art. 22 cpv. 1 LALEF, art. 313 bis CPC; Appeal Against Provisional Rejection of Debt Opposition Time-Barred: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was time-barred, reasoning that while an appeal against a provisional rejection suspends the deadline for a debt denial action, the initiation of an ordinary action does not suspend the deadline for appealing the provisional rejection ruling itself, which had long since expired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the grounds for the decision as the procedural rule whose deadline for appeal had expired, leading to the inadmissibility.
Cited in the grounds for the decision as the provision allowing for a decision on inadmissibility with a brief justification.
Testo completo
Incarto n. 14.99.00004 · Lugano 26 gennaio 1999 FA/fb/fc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile dipendente dall'istanza 29 gennaio 1996 presentata da
__________
contro
__________
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, con sentenza 5 marzo 1996, ha così deciso:
*“1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 21'705.55 oltre interessi al 5% dal 18.12.1993.*
2. La tassa di giustizia in fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 400.-- a titolo di indennità.”*
Sentenza dedotta in appello da __________ che con atto 23 dicembre 1998 ne ha postulato la riforma nel senso di respingere l'istanza;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 29 gennaio 1996 __________ ha postulato il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell'UE di Lugano. Con sentenza 5 marzo 1996 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza.
B. Con appello 23 dicembre 1998 l'escusso chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di rigettare l'istanza di rigetto. In merito alla tempestività del gravame __________ assevera che solo il 23 dicembre 1998 sarebbe stata stralciata la causa di disconoscimento di debito da lui promossa. In questo senso il termine per appellare non sarebbe ancora decorso. Delle argomentazioni di merito non occorre riferire in questa sede.
Considerato
in diritto
1. A norma dell'art. 313 bis CPC, applicabile alla presente fattispecie ex art. 25 LALEF, un atto d'appello può essere respinto con breve motivazione ,prima della notificazione, quando si riveli inammissibile o manifestamente infondato.
2. L'appello contro una sentenza di rigetto provvisorio sospende il termine per il disconoscimento di debito fino alla definizione del gravame (cfr. DTF 104 II
142 ss.). Non vale però il contrario: l'introduzione di un'azione ordinaria non sospende il termine per aggravarsi contro una sentenza di rigetto.
In concreto il termine di 10 giorni ex art. 388 cpv. 3 CPC (ora art. 22 cpv. 1 LALEF) è ormai irrimediabilmente spirato da quasi tre anni. L'appello va quindi dichiarato irricevibile, in quanto tardivo.
Per i quali motivi,
richiamato gli art. 313 bis e 388 cpv. 3 CPC,
pronuncia 1. L’appello
23 dicembre 1998 __________ è dichiarato irricevibile.
2. Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia per complessivi fr. 100.-- sono poste a carico dell'appellante.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria