Appeal Moot Due to Debtor Bankruptcy and Dissolution
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal challenging the provisional rejection of an opposition to an enforcement order was rendered moot because the debtor was declared bankrupt, which automatically suspended all ongoing enforcement actions, and subsequently the debtor entity was officially dissolved and removed from the commercial register. The appellate court, acknowledging the appellant was technically at fault for making the procedure obsolete, struck the appeal from the docket and ordered the appellant to bear the associated judicial fee, but waived awarding costs/indemnities to the opposing party due to the debtor's dissolution, rendering them unable to be ordered to pay.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 206 cpv. 1 LEF, DTF 113 III 110 cons. 3a; Appeal Moot Due to Debtor Bankruptcy and Dissolution: The appellate court, acknowledging the appellant was technically at fault for making the procedure obsolete, struck the appeal from the docket and ordered the appellant to bear the associated judicial fee, but waived awarding costs/indemnities to the opposing party due to the debtor's dissolution, rendering them unable to be ordered to pay.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision justified the cessation of ongoing enforcement proceedings, which led to the appeal becoming moot.
Cited as the basis for attributing fault for the procedural development that rendered the appeal moot, relevant for costs.
Testo completo
Incarto n. 14.1999.25 · Lugano 9 maggio 2003 EC/fc/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa
segretario: · Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 novembre 1998 da
__________ patr. dallo __________ contro
__________ già patr. da __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 9 marzo 1999 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia in fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di a controparte fr. 800.-- a titolo di indennità."
Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l'escussa che con atto 16 marzo 1999 ha postulato l'integrale reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che con osservazioni 8 aprile 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che con decreto 18 ottobre 1999 la Pretura del Distretto di Lugano ha pronunciato il fallimento di __________;
ritenuto che ex art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso contro la fallita cessano di diritto durante la procedura di fallimento;
preso atto che la procedura di fallimento è stata nel frattempo chiusa e che la __________ è stata cancellata d’ufficio dal registro di commercio il 30 gennaio 2003;
considerato come la procedura d’appello sia così divenuta priva d’oggetto, per cui va stralciata dai ruoli;
rilevato che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a);
ritenuto che malgrado la soccombenza, essendo __________ stata cancellata dal registro di commercio il 30 gennaio 2003, la stessa non può essere condannata alla rifusione di ripetibili a controparte;
pronuncia
1. L’appello
16 marzo 1999 della __________, è stralciato dai ruoli.
2. La tassa di giustizia di Fr. 375.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________. Non si assegnano indennità.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario