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14.1999.20 • TRAC TI 14.1999.20 Generato dall'IA

Debt Enforcement Opposition Rejected Due to Lack of Proof of Administrator's Absence

Numero d'incarto 14.1999.20
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court's decision that provisionally rejected their opposition to a payment enforcement action based on two written agreements acknowledging specific monetary debts for canalization plans and studies. The appellate court upheld the initial ruling because the appellant failed to provide the necessary proof, such as a medical certificate, for the absence of their administrator at the hearing, thereby not demonstrating a grave impediment under procedural law, and the acknowledged debts documented in the private writings constituted valid evidence for the provisional rejection of the opposition under the relevant execution law.

Regesto Legislator

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Art. 136 CPC, Art. 82 LEF, Art. 82 cpv. 1 LEF, art. 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF; Debt Enforcement Opposition Rejected Due to Lack of Proof of Administrator's Absence: The appellate court upheld the initial ruling because the appellant failed to provide the necessary proof, such as a medical certificate, for the absence of their administrator at the hearing, thereby not demonstrating a grave impediment under procedural law, and the acknowledged debts documented in the private writings constituted valid evidence for the provisional rejection of the opposition under the relevant execution law.

Parole chiave

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esecuzione per debiti documenti validi prova di pagamento esecuzione della sentenza mancanza di prova revoca della decisione amministrativa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 82 LEF

This article, concerning the definitive recognition of debt, was used as the legal basis for dismissing the appeal against the provisional rejection of the opposition.

Art. 136 CPC

This procedural article concerning the postponement of hearings was cited as a ground in the final decision regarding the rejection of the appeal.

art. 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

These articles were cited in the reasoning section to justify the imposition of court fees and indemnities following the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 14.1999.00020 · Lugano 22 ottobre 1999 /B/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 gennaio 1999 da

__________ (patr. dallo Studio legale __________) contro

__________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 18 novembre/17 dicembre 1999 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 18 febbraio 1999 ha così deciso:

*“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.*

*2. La tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 800.-- a titolo di indennità.”*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 8 marzo 1999 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 7 aprile 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto: A. Con PE n. __________ del 18 novembre/17 dicembre 1999 dell’UE di Lugano lo Studio __________ ha escusso l’__________ per l’incasso di fr. 56’445 oltre interessi al 5% dal 1. novembre 1998 e fr. 6’390 oltre interessi al 5% dal 1. novembre 1998, indicando quale titolo di credito: 1) nota d’onorario del 6.11.97 - 2) nota d’onorario del 6.11.97.”

Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.

B. Il procedente fonda la sua pretesa su due convenzioni stipulate il 29 ottobre 1997, con cui l’escussa ha riconosciuto di dovere pagare per piani di canalizzazione e per studi eseguiti per una futura edificazione fr. 6’390.-- risp. 56’445.-- entro la fine di dicembre 1997 (doc. B e C).

C. All’udienza di contraddittorio del 18 febbraio 1999 per la parte escussa nessuno è comparso. Con telefax inviato il 17 febbraio 1999 alle ore 22.05 l’amministratore della debitrice __________ aveva chiesto alla Pretore il rinvio dell’udienza a causa di un’influenza/affezione bronchiale, comunicando di essere impossibilitato ad uscire di casa e che il certificato medico sarebbe stato inviato separatamente.

D. Con sentenza 18 febbraio 1999 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, non ha ammesso la domanda di rinvio dell’udien-za formulata dall’amministratore __________ via fax il giorno medesimo del dibattimento, essendo essa tardiva ed ingiustificata ai sensi dell’art. 136 CPC. La prima giudice ha rilevato che questo modo di procedere è prassi corrente dell’amministratore __________. Le convenzioni doc. B e C. sono poi state ritenute in prima sede validi riconoscimenti di debito ex art. 82 LEF, per cui l’istanza del creditore è stata accolta.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa contestando da un canto il mancato rinvio dell’udienza da parte della prima Giudice, la quale si è basata su precedenti rinvii in cause completamente distinte dalla presente procedura. D’altro canto la debitrice ha sostenuto che la sentenza è fondata su documenti proposti solo dalla parte procedente, senza considerare che non le era stato possibile produrre alcun documento se non di persona e che ciò non aveva potuto avvenire per il primo motivo, ossia per la malattia di __________.

F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in

diritto: 1. a) Secondo l’art..136 CPC la parte o il suo patrocinatore può chiedere il rinvio dell’udienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia o infortunio.

Se è pur vero che questi impedimenti non sono sempre prevedibili e possono sopraggiungere improvvisamente di modo che, in determinati casi, non si può pretendere che la domanda di rinvio venga formulata con la necessaria tempestività, è comunque necessario che l’impedimento venga comprovato (CCC sentenza 16 settembre 1999 in re C. E. R. c. S.C.T.)

b)

Nel caso di specie l’appellante si è limitata a sostenere che l’amministratore __________ aveva avuto un’attacco d'influenza/affezione bronchiale e che pertanto non era stato in grado di uscire di casa, senza però comprovare questa sua affermazione. Il promesso certificato medico non è infatti mai stato prodotto né in sede pretorile né in questa sede. Di conseguenza non è possibile ammettere l’esistenza di un grave impedimento, rispettivamente la violazione del diritto di essere sentito da parte della prima Giudice.

2. a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p.

338 con riferimenti).

b) Come ritenuto in prima sede i doc. B e C costituiscono validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF. La sentenza pretorile va quindi confermata.

3. L’appello

8 marzo 1999 dell’__________ va pertanto respinto.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 136 CPC e 82 LEF

pronuncia: 1. L’appello

8 marzo 1999 dell’__________ è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, è a carico dell’__________ la quale rifonderà a __________ e __________ fr. 800.-- a titolo di indennità.

3. Intimazione:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria