Creditor Bankruptcy Upheld Due to Lack of Documentary Proof of Payment Deferral
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor, which the lower court granted despite the debtor claiming at the hearing a payment arrangement granting a deadline until the end of the year; the appellate court upheld the bankruptcy ruling because the debtor failed to provide any documentary proof, as required by law, to substantiate the alleged payment deferral, thereby rejecting the appeal and confirming the bankruptcy declaration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF, art. 172 n. 3 LEF, art. 174 LEF, art. 171 LEF; Creditor Bankruptcy Upheld Due to Lack of Documentary Proof of Payment Deferral: Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited as the substantive legal basis for rejecting the appeal and confirming the bankruptcy order, as the appellant failed to prove a payment deferral with documents.
This article was cited in the preamble to the final orders, defining the appeal procedure against a bankruptcy decision, although the decision to reject the appeal relies on art. 172 LEF.
This article was cited in the preamble to the final orders, referencing the relevant law concerning bankruptcy proceedings, though the decisive factor was art. 172 LEF.
This article was cited in the reasoning section preceding the dispositive regarding the non-assignment of compensation (indennità), and although not explicitly repeated in the final numbered orders, it relates to costs.
Testo completo
Incarto n. 14.1999.00126 · Lugano 12 gennaio 2000 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 15 settembre 1999 presentata da
__________ contro
__________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 1. dicembre 1999 ha così deciso:
"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da mercoledì __________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis"
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 6 dicembre 1999 dalla __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 7/13 dicembre 1999 con il quale è stato accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 15 settembre 1999 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per l’incasso di fr. 4'300.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 17 novembre 1999 l’escussa si è opposta all'istanza di fallimento sostenendo di avere concluso un accordo con la creditrice, secondo il quale doveva versare un anticipo ed il saldo entro il 31 dicembre 1999
C. Con sentenza 1. dicembre 1999 la Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato il fallimento della __________
D. Contro la sentenza di fallimento si è tempestivamente aggravata la debitrice sostenendo di avere dichiarato all'udienza di contraddittorio l'esistenza di un accordo con la creditrice che prevedeva il pagamento del debito entro il 31 dicembre 1999.
E. Con osservazioni 28 dicembre 1999 la __________ ha rilevato che la __________ non le ha ancora versato fr.1.-- e che gli impegni di pagamento non sono mai stati osservati dalla debitrice. La creditrice ha poi affermato di non comprendere l'appello e di contestarlo nel modo più assoluto.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art.
172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. L’appellante adduce di aver ottenuto una dilazione di pagamento prima della pronuncia del fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio la debitrice non ha però prodotto né in sede pretorile né in sede di appello alcun documento a comprova della concessione da parte della creditrice della predetta dilazione di pagamento. Non avendo pertanto provato ex art. 172 n. 3 LEF con documenti di avere ottenuto una dilazione di pagamento, la dichiarazione di fallimento impugnata non può essere annullata.
3. L'appello
6 dicembre 1999 __________ va quindi respinto. Di conseguenza ne va dichiarato il fallimento. La tassa di giustizia è a carico dell'appellante.
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia: 1. L’appello
9 settembre 1999 __________ è respinto.
1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento della __________, a far tempo da
martedì __________ alle ore 10.00.
2. La tassa di giustizia di Fr. 120.–, già anticipata dalla __________ resta a suo carico.
3. È ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1 del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC.
4. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il Presidente: La segretaria: