Appeal Dismissed for Untimely Filing in Enforcement Order Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court dismissed an appeal against a lower court's decision that provisionally rejected an objection to an enforcement order concerning a debt of over 29,000 monetary units plus interest and costs. The court found the appeal inadmissible because it was filed on November 17, 1999, which was after the ten-day statutory deadline for appealing summary proceedings, as the deadline commenced on October 30, 1999, excluding the receipt date of October 29, 1999.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 cpv. 1 LALEF, Art. 131 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Enforcement Order Dispute: The court found the appeal inadmissible because it was filed on November 17, 1999, which was after the ten-day statutory deadline for appealing summary proceedings, as the deadline commenced on October 30, 1999, excluding the receipt date of October 29, 1999.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited in the concluding section as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to being time-barred.
This procedural rule was noted as applicable to the case procedure, although it is not explicitly repeated in the final dispositive orders.
Testo completo
Incarto n. 14.1999.00120 · Lugano 17 dicembre 1999 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 31 agosto 1999 da
__________ contro
__________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 19 maggio/7 luglio 1999 dell'UEF di Locarno:
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Campagna con sentenza 28 ottobre 1999 ha così deciso:
"1. L'istanza è accolta; l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via provvisoria per fr. 29'056.25 oltre interessi al 5% dal 28.10.1995 e fr. 100.-- di spese esecutive.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 100.-- di indennità."
Sentenza dedotta in appello dall'escusso che con atto
17 novembre 1999 è insorto contro la decisione pretorile;
preso atto che nel caso di specie sono dati gli estremi per procedere ex art. 313 bis CPC;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
- che la sentenza 28 ottobre 1999 del Pretore di Locarno-Campagna reca il timbro d’intimazione dello stesso giorno;
- che secondo la ricerca postale la sentenza è stata data alla posta il 28 ottobre 1999 e distribuita a __________ il 29 ottobre 1999;
- che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 22 cpv. 1 LALEF);
- che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 30 ottobre 1999, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 29 ottobre 1999, giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante;
- che di conseguenza il termine per appellare è giunto a scadenza lunedì 8 novembre 1999, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e spedito il
17 novembre 1999;
- che viste le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia;
per questi motivi,
richiamato l'art. 22 cpv. 1 LALEF
pronuncia: 1. L’appellazione
17 novembre 1999 __________, è inammissibile siccome tardiva.
2. Non si preleva la tassa di giustizia.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria