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14.1999.111 • TRAC TI 14.1999.111 Generato dall'IA

Appeal Dismissed Due to Settlement and Withdrawal of Execution

Numero d'incarto 14.1999.111
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision that provisionally rejected their opposition to an enforcement order, but the appellate court struck the appeal from the rolls because the parties reached an out-of-court settlement, leading to the withdrawal of the execution proceedings; consequently, the appeal was dismissed with the appellant bearing the court fee and legal costs being offset.

Regesto Legislator

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Art. 66 LTF; Appeal Dismissed Due to Settlement and Withdrawal of Execution: "1. L'istanza è ammessa e di conseguenza l'opposizione interposta al surriferito precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

Parole chiave

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revoca dell'opposizione procedura esecutiva ritiro a seguito di transazione abbandono definitivo del procedimento appuramento dell'elenco oneri declinatoria di competenza Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive (orders 1, 2, 3), which only concerns the procedural outcome and costs.

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Testo completo

Incarto n. 14.1999.00111 · Lugano 23 febbraio 2000 B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 8 settembre 1999 da

__________ patr. dall'avv. __________ contro

__________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 9 agosto 1999 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 15 ottobre 1999 ha così deciso:

"1. L'istanza è ammessa e di conseguenza l'opposizione interposta al surriferito precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

2. La tassa di giustizia in fr. 210.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della convenuta, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 450.-- a titolo di indennità."

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall'escussa che con atto

29 ottobre 1999 ha postulato la reiezione dell'istanza, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 29 novembre 1999 la parte appellata si è opposta

al gravame, protestate spese e ripetibili;

preso atto che con scritto 17 gennaio 2000 la procedente ha comunicato all'UE

di Lugano di ritirare l'esecuzione, avendo le parti concluso un accordo extragiudiziale;

ritenuto come di conseguenza la procedura di appello va stralciata dai ruoli,

tassa di giustizia a carico dell'appellante, compensate le ripetibili come comunicato dal patrocinatore della creditrice;

pronuncia

1. L'appello

29 ottobre 1999 __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dalla __________ resta a suo carico, compensate le ripetibili.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria