Recognition of Foreign Insolvency Decree Based on Asset Location
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party sought recognition in Switzerland of a foreign declaration of insolvency against a company, which initially led to a provisional suspension of enforcement proceedings against assets in the canton; however, subsequent rulings determined that the debtor had no assets located in that canton. The court concluded that the territorial competence for recognizing a foreign bankruptcy decree is tied to the location of the debtor's assets in Switzerland under international private law, and since there were no assets in the canton, the application for recognition was deemed inadmissible due to the lack of proper jurisdiction (*ratione loci*).
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 166 LDIP, Art. 168 LDIP, Art. 513 cpv. 1 CPC, Art. 513 cpv. 2 primo, Art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP, Art. 27 LDIP; Recognition of Foreign Insolvency Decree Based on Asset Location: The court concluded that the territorial competence for recognizing a foreign bankruptcy decree is tied to the location of the debtor's assets in Switzerland under international private law, and since there were no assets in the canton, the application for recognition was deemed inadmissible due to the lack of proper jurisdiction (*ratione loci*).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as part of the legal basis governing the recognition of the foreign insolvency decree, the inadmissibility of which is the main subject of order 1.
Cited as part of the legal basis, specifically related to the jurisdiction determined in order 1.
Cited as part of the legal basis, related to the procedure mentioned implicitly in the context of the decision.
Cited as part of the legal basis concerning grounds for refusal, relevant to the overall context of the recognition request decided in order 1.
Testo completo
Incarto n. 14.1999.00076 · Lugano 12 dicembre 2000/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura di camera di consiglio dipendente da istanza di riconoscimento del decreto estero di fallimento presentata il 2 agosto 1999 da
__________
volta al riconoscimento in Svizzera della "sentenza 14 ottobre 1998 del Tribunale di __________ con la quale è dichiarato lo stato di insolvenza della società __________ con sede in __________, località __________";
richiamato il provvedimento conservativo 31 agosto 1999 di questa Camera;
completata l’istruttoria di causa;
preso atto del dispositivo n. 1.1. della sentenza CEF 13 gennaio 2000 [inc. __________] in re __________, con cui era fatto ordine all'UEF di Bellinzona di versare a __________ "il provento incassato da __________ a saldo dell'esecuzione n. __________", con contestuale comunicazione alla CEF dell'esistenza di un'eventuale eccedenza;
richiamato lo scritto 6 ottobre 2000 dell'UEF di Bellinzona attestante che non esiste eccedenza alcuna a favore di __________ sul provento incassato a saldo dell'esecuzione n. __________";
ritenuto in fatto e considerando in diritto
che con sentenza 14 ottobre 1998 il Tribunale di __________ ha dichiarato "lo stato di insolvenza della società __________ con sede in __________, località __________", con comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
che con decreto 11 dicembre 1998 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha posta la __________. in "amministrazione straordinaria", nominando commissario il __________;
che con istanza 2 agosto 1999 l'avv. __________, in subdelega del Commissario __________, ha chiesto a nome e per conto della __________. il riconoscimento in Svizzera della pregressa sentenza 14 ottobre 1998 del Tribunale di __________ di dichiarazione dello " stato di insolvenza";
che con istanza 18 agosto 1999 l'avv. __________ ha chiesto in via provvisionale, a nome e per conto __________., "la sospensione immediata di tutte le procedure esecutive in corso [__________] nei confronti della __________ in particolare della procedura esecutiva n. __________ dell'UEF di Bellinzona promossa __________ ";
che con decreto 31 agosto 1999 questa Camera ha parzialmente accolto l'istanza per provvedimenti conservativi e ordinato all'UEF di Bellinzona di sospendere -con provvedimento formalel'esecuzione n. __________ a convalida del sequestro promossa da __________ nei confronti di __________;
che con scritto 27 settembre 1999 l'UEF di Bellinzona ha comunicato a __________ che a seguito della decisione 31 agosto 1999 della CEF non poteva effettuare il pagamento dell'importo pignorato;
che con ricorso 5 ottobre 1999 [inc. __________ ha chiesto l'annullamento del provvedimento di sospensione dell'esecuzione n. __________, con contestuale ordine all'UEF di Bellinzona di "provvedere al riparto della somma ricavata dal pignoramento del credito a favore della creditrice __________ ";
che con sentenza 13 gennaio 2000 la CEF ha accolto il ricorso 5 ottobre 1999 di __________, ordinando all'UEF di Bellinzona di versare a __________ il provento incassato da __________ a saldo dell'esecuzione n. __________, con contestuale comunicazione alla CEF dell'esistenza di un'eventuale eccedenza;
che l'UEF di Bellinzona ha attestato con atto 6 ottobre 2000 che non esiste eccedenza alcuna a favore __________ sul provento incassato a saldo dell'esecuzione n. __________;
che pertanto l'esistenza di beni in Svizzera __________ è venuta a mancare;
che per riconoscere il decreto straniero di fallimento nel senso dell'art. 166 LDIP è competente la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, la cui giurisdizione è pure data per la pronunzia di provvedimenti conservativi ex art.
168 LDIP (art. 513 cpv. 1 CPC);
che per l'art.
513 cpv. 2 primo periodo CPC, l'istanza di riconoscimento è proposta e trattata nelle forme della procedura contenziosa di camera di consiglio nel senso degli art.
361 ss. CPC;
che il riconoscimento del decreto straniero di fallimento principale determina la sua esecuzione in Svizzera non secondo le modalità previste dal diritto del luogo del fallimento principale (cfr. Hans Hanisch, Die Vollstreckung von ausländischen Konkurserkenntnissen in der Schweiz, in: AJP 1999, p. 27, n. 1), ma secondo quelle connesse all'apertura in Svizzera di una procedura di fallimento secondario (detto anche fallimento derivato o fallimento ancillare o minifallimento), che può sfociare -verificandosene gli ulteriori presuppostiin un fallimento parallelo. L'istituto è disciplinato dagli art. 166-174 LDIP e rappresenta un caso di applicazione del principio di assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva volto alla sollecita attuazione del diritto (__________, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva - Fallimento e concordato internazionali, in: Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Collana CFPG vol. 20, Lugano 1999, p. 186, n. 3.1.1.a);
che il decreto straniero di fallimento, pronunciato nello Stato di domicilio o sede del debitore, è riconosciuto in Svizzera a condizione che si realizzino cinque presupposti cumulativi:
a) declaratoria di fallimento pronunciata dall'autorità estera competente (art. 166 cpv. 1 periodo introduttivo LDIP);
b) istanza di riconoscimento in Svizzera formulata da chi ne ha diritto (art. 166 cpv. 1 periodo introduttivo LDIP);
c) esecutività del decreto straniero di fallimento nello Stato del foro fallimentare principale (art. 166 cpv. 1 lett. a LDIP);
d) inesistenza di motivi di rifiuto ex art. 27 LDIP (art. 166 cpv. 1 lett. b LDIP);
e) reciprocità dello Stato estero nel riconoscimento (art. 166 cpv. 1 lett. c LDIP).
che nel caso di specie si prescinde dall'esame della realizzazione dei citati presupposti, atteso che, decaduto il provvedimento conservativo ordinato il 31 agosto 1999 e fondato sull'esistenza di beni in Svizzera e segnatamente nel Cantone Ticino, è stato successivamente accertato con sentenza 13 gennaio 2000 di questa Camera e conseguente atto 6 ottobre 2000 dell'UEF di Bellinzona che nel Cantone Ticino non vi sono beni appartenenti a __________;
che per il riconoscimento del decreto straniero di fallimento è data la competenza territoriale del tribunale del luogo di situazione dei beni in Svizzera (art.
167 cpv. 1 primo periodo LDIP): nel Cantone Ticino, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art. 513 cpv. 1 CPC). Se i beni si trovano in più luoghi, è competente il tribunale adito per primo (art. 167 cpv. 2 LDIP), ritenuto che la decisione di riconoscimento operata in via principale nel senso dell'art. 29 cpv. 1 LDIP - e non in via pregiudiziale ex cpv. 3 - costituisce una sentenza civile con efficacia giuridica in tutta la Svizzera (cfr. mutatis mutandis ZR 1997, n. 110, p. 229-234, con rif. al cons. 6 non pubblicato in DTF 118 Ia 118-124 e citato a p. 232 s.; Cometta, op. cit., p.
198 s., n. 3.1.3.1.a). La localizzazione dei crediti del fallito è al domicilio o alla sede del suo debitore (art. 167 cpv. 3 LDIP);
che la carenza nel Cantone Ticino di beni appartenenti __________ determina l'irricevibilità della domanda di riconoscimento in Svizzera della sentenza estera dichiarativa dello stato d'insolvenza di __________;
che non si prelevano ulteriori tasse di giustizia e spese oltre a quelle percette in connessione con il pregresso giudizio sui provvedimenti conservativi;
richiamati gli art. 27 e 166 ss. LDIP; 361 ss. e
513 CPC
PRONUNCIA
1. L'istanza di riconoscimento della sentenza estera 14 ottobre 1998 del Tribunale di __________, dichiarativa dello stato di insolvenza della _________), presentata il 2 agosto 1999 da __________), è irricevibile per carenza di competenza ratione loci della giurisdizione ticinese.
2. Non si prelevano ulteriori tasse di giustizia e spese oltre quelle già percette.
3. Intimazione: __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria